Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri

Legge 8 aprile 2010, n.55

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L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21

aprile 2010, è stata pubblicata la legge 8 aprile 2010, n.55, avente ad oggetto:"  Disposizioni concernenti

la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri".


Per opportuna

conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 1 della suddetta

legge.


                                                                 "Art. 1


Etichettatura dei

prodotti e  «Made in Italy »


1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere

un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo

6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni,  è

istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che sono

destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di

ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità   dei prodotti stessi.

2. Ai fini della presente legge,

per  «prodotto tessile » si intende ogni tessuto  o filato, naturale, sintetico  o artificiale, che costituisca parte del

prodotto finito  o intermedio destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento,

oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi

nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.

3. Nell'etichetta dei prodotti finiti e

intermedi di cui al comma 1, l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla

conformità   dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni

siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lunge tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di

igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della

normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.

4. L'impiego

dell'indicazione  «Made in Italy »  è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come

definite ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno

due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti

fasi  è verificabile la tracciabilità  .

5. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione si intendono: la

filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre

naturali, artificiali  o sintetiche di importazione.

6. Nel settore della pelletteria, per fasi intendono: la

concia, il taglio, la preparazione, rifinizione compiuti nel territorio italiano pellame grezzo di importazione.

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7. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione delIa tomaia,

l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di

importazione.                                                    


8.Ai fini delIa presente legge, per  «prodotto conciario » si

intende il prodotto come definito all'articolo 1 delIa legge 16 dicembre 1966, n. 1112, che costituisca parte del

prodotto finito  o intermedio destinato al1'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento,

oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi

nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero. Le fasi di lavorazione del prodotto conciario si

concretizzano in riviera, concia, riconcia, tintura - ingrasso rifinizione.

9. Nel settore dei divani, per fasi

di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione del poliuretano, l'assemblaggio dei fusti, il taglio delIa pelle

e del tessuto, il cucito delIa pelle e del tessuto, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano

anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

10. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia i

requisiti per l'impiego dell'indicazione  «Made in Italy », resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione

dello Stato di provenienza, nel rispetto delIa normativa comunitaria. "

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