Disposizioni in materia ambientale
Articolo 41 del decreto - legge 21.6.2013 n.69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia")
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Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 41 del decreto - legge 21 giugno 2013, n.69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"):
Art. 41
(Disposizioni in materia ambientale)
1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte) 1. Nei casi in
cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di
rischio sanitario, oltre all'eliminazione della fonte di
contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono
essere adottate misure di attenuazione della diffusione della
contaminazione conformi alle finalita' generali e agli obiettivi di
tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti
dalla parte terza.
2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con
emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono
ammessi solo nei casi in cui non e' altrimenti possibile eliminare,
prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario
associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel
rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali
evenienze deve essere valutata la possibilita' tecnica di
utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio
nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.
3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di
acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve
avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un
apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli
impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in
esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di
collettamento che collega senza soluzione di continuita' il punto di
prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse,
previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono
assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno
scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai
soli fini della bonifica delle acque sotterranee, e' ammessa la
reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello
stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto
all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le
caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le
modalita' di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della
porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e
reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche
mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo
acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo
trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la
contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico ne'
altre sostanze.
6. In ogni caso le attivita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono
garantire un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi
nell'ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi
degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte
sono determinati in massa.».
2. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, e' aggiunto il
seguente:
"2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in
attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che
provengono da attivita' o opere soggette a valutazione d'impatto
ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di
cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi
disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.".
3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine
antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di
terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto
alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno
in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di
riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere
b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici
materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione
effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del
decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88,
ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di
contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del
test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla
legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.
3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi
ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come
tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di
cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i
contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza
permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi
sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la
destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente
a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.».
4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole
"esigenze meramente temporanee", sono aggiunte le seguenti "
ancorche' siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo,
all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformita' alla
normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di
turisti.".
5. All'articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24
dicembre 2012 n. 228, dopo le parole "1, comma 2," sono aggiunte le
seguenti "ed agli articoli 2,", e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole ", se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di
nomina di cui al comma 358".
6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n.
2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione
nell'attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei
rifiuti nella Regione Campania e di accelerare l'attuazione delle
azioni in corso per il superamento delle criticita' della gestione
del sistema stesso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare nomina con propri decreti uno o piu' commissari
ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in
via ordinaria, alla realizzazione e l'avvio della gestione degli
impianti nella Regione, gia' previsti e non ancora realizzati, e per
le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti,
adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti e la
durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o
revoca.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 sono posti a
carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalita' da
stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.