Disposizioni in materia ambientale

Articolo 41 del decreto - legge 21.6.2013 n.69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia")

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 01.07.13
  • Autore: Decreto - legge 21 giugno 2013 n.69

Dettagli della notizia


Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 41 del decreto  - legge 21 giugno 2013, n.69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"):



                       Art. 41



      (Disposizioni in materia ambientale)



1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte) 1. Nei casi in

cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di

rischio sanitario, oltre all'eliminazione della fonte di

contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono

essere adottate misure di attenuazione della diffusione della

contaminazione conformi alle finalita' generali e agli obiettivi di

tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti

dalla parte terza.

2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con

emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono

ammessi solo nei casi in cui non e' altrimenti possibile eliminare,

prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario

associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel

rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali

evenienze deve essere valutata la possibilita' tecnica di

utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio

nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.

3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di

acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve

avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un

apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli

impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in

esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.

4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di

collettamento che collega senza soluzione di continuita' il punto di

prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse,

previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono

assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno

scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai

soli fini della bonifica delle acque sotterranee, e' ammessa la

reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello

stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto

all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le

caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le

modalita' di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della

porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e

reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche

mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo

acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo

trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la

contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico ne'

altre sostanze.

6. In ogni caso le attivita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono

garantire un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi

nell'ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi

degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte

sono determinati in massa.».

2. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, e' aggiunto il

seguente:

"2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in

attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge

24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che

provengono da attivita' o opere soggette a valutazione d'impatto

ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di

cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi

disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152.".

3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,

costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine

antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di

terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto

alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno

in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di

riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere

b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici

materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione

effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del

decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88,

ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di

contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del

test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla

legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi

ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come

tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di

cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i

contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza

permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi

sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la

destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente

a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.».

4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole

"esigenze meramente temporanee", sono aggiunte le seguenti "

ancorche' siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo,

all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformita' alla

normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di

turisti.".

5. All'articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24

dicembre 2012 n. 228, dopo le parole "1, comma 2," sono aggiunte le

seguenti "ed agli articoli 2,", e sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole ", se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di

nomina di cui al comma 358".

6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n.

2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione

nell'attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei

rifiuti nella Regione Campania e di accelerare l'attuazione delle

azioni in corso per il superamento delle criticita' della gestione

del sistema stesso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare nomina con propri decreti uno o piu' commissari

ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in

via ordinaria, alla realizzazione e l'avvio della gestione degli

impianti nella Regione, gia' previsti e non ancora realizzati, e per

le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti,

adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti e la

durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o

revoca.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 sono posti a

carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalita' da

stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.

 


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