Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche

Articolo 50 del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ")

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 26.03.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24.3.2011

Dettagli della notizia

Si riporta qui di seguito, per

opportuna conoscenza, il testo dell'articolo 50 del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge

24.3.2012 n.27 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la

competitività").



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Disposizioni in materia di concessioni

di costruzione e gestione di opere pubbliche



1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163 sono apportate le seguenti modificazioni:

(( 0a) all'articolo 143:

1) il comma 5 e' sostituito

dal seguente: «5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel

piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprieta' o in diritto di godimento

di beni immobili nella loro disponibilita' o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia

necessaria all'equilibrio economico-finanziario della concessione. Le modalita' di utilizzazione ovvero di

valorizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente all'approvazione ai sensi

dell'articolo 97 del progetto posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio

economico-finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell'articolo 153, le predette modalita' di

utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello studio di

fattibilita'»;

2) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le offerte devono dare

conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti finanziatori nel progetto»; ))

a) all'

articolo 144, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi

compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da

assicurare adeguati livelli di bancabilita' dell'opera.»;

b) all'articolo 159, comma 1, lettera a), le

parole: «equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione»

sono sostituite dalle seguenti:

«corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza

dei quali la concessione e' stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato

di avanzamento dello stesso alla data del subentro». "



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