Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche
Articolo 50 del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ")
Dettagli della notizia
Si riporta qui di seguito, per
opportuna conoscenza, il testo dell'articolo 50 del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge
24.3.2012 n.27 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività").
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Disposizioni in materia di concessioni
di costruzione e gestione di opere pubbliche
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) all'articolo 143:
1) il comma 5 e' sostituito
dal seguente: «5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel
piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprieta' o in diritto di godimento
di beni immobili nella loro disponibilita' o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia
necessaria all'equilibrio economico-finanziario della concessione. Le modalita' di utilizzazione ovvero di
valorizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente all'approvazione ai sensi
dell'articolo 97 del progetto posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio
economico-finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell'articolo 153, le predette modalita' di
utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello studio di
fattibilita'»;
2) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le offerte devono dare
conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti finanziatori nel progetto»; ))
a) all'
articolo 144, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi
compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da
assicurare adeguati livelli di bancabilita' dell'opera.»;
b) all'articolo 159, comma 1, lettera a), le
parole: «equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione»
sono sostituite dalle seguenti:
«corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza
dei quali la concessione e' stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato
di avanzamento dello stesso alla data del subentro». "