Disposizioni in materia di conservazione delle cellule staminali da sangue del cordone ombelicale

Ordinanza 26 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 11.03.09
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2009

Dettagli della notizia

L\'URP  segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2009, è stato pubblicata l'ordinanza 26 febbraio

2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, avente ad oggetto:"Disposizioni in

materia di conservazione delle cellule staminali da sangue del cordone ombelicale."


Si

trascrivono, qui di seguito, i primi due articoli  dell\'ordinanza ministeriale

suindicata.


                                              "Art.

1.


"1. La conservazione del sangue da cordone ombelicale rappresenta un interesse primario per il

Servizio Sanitario Nazionale ed è quindi consentita presso Ie strutture pubbliche ad essa dedicate.

2. E\'

consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale donato per uso allogenico a fini solidaristici ai sensi

dell\'art. 3, comma 3, legge n. 219/2005.

3. E\' consentita la conservazione di sangue da cordone

ombelicale per uso dedicato al neonato o a consanguineo con patologia in atto al momento delIa raccolta, per la quale

risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l\'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale,

previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria.

4. E\' altresì consentita la conservazione

di sangue da cordone ombelicale per uso dedicato nel caso di famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie

geneticamente determinate per Ie quali risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l\'utilizzo di

cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata da

parte di un medico specialista nel relativo ambito clinico.

5. La conservazione di sangue cordonale, per Ie

finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, è consentita presso Ie strutture trasfusionali pubbliche, nonchè presso quelle

individuate dall\'art. 23 delIa legge n. 219/2005 e presso Ie strutture di cui all\'accordo del 10 luglio 2003,

autorizzate ed accreditate ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

6. La conservazione di sangue da

cordone ombelicale di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata dalle regioni e province autonome, previa richiesta dei diretti

interessati, e non comporta oneri a carico dei richiedenti.

7. Con decreto del Ministro del lavoro, della

salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2009, fatto salvo quanta previsto ai commi 3 e 4,

viene disciplinata la conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso autologo sulla base di indicazioni

appropriate sostenute da evidenze scientifiche consolidate.

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                                               Art. 2.


1. Fatto salvo

quanta disposto dall\'art. 1, comma 5, e\' vietata l\'istituzione di banche per la conservazione di sangue da

cordone ombelicale pres so strutture sanitarie private anche accreditate ed ogni forma di pubblicita\' alle stesse

connessa.

2. Le banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale di cui all\'art. 1, comma 5, sono

individuate ed autorizzate dalle regioni e dalle province autonome sulla base della normativa vigente e dei relativi

piani sanitari regionalii tali banche devono operare in conformita\' ai requisiti previsti dal decreto legislativo n.

191/2007 e dalla normativa vigente in materia trasfusionale. "




 

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