Disposizioni in materia di riscossione dei comuni
Art.14 bis del Decreto-legge 6.12.2001 n.201, convertito in legge 22.12.2011, n.124 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici")
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Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 14
bis del del Decreto-legge 6.12.2001 n.201, convertito in legge 22.12.2011, n.124 ("Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"):
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sp; "Art. 14 - bis
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Disposizioni in materia di riscossione dei
comuni
(( 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: ))
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(( a) alla lettera gg-quater): ))
(( 1) all'alinea, le parole: «i comuni effettuano la
riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresi' la riscossione
coattiva delle predette entrate» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni effettuano la
riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie»; ))
(( 2) al numero 1), le parole: «,
esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante societa' a capitale interamente
pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b),
numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446» sono soppresse; ))
(( 3) il numero 2) e' abrogato; ))
(( b) alla lettera gg-sexies),
le parole: «numero 1),» sono soppresse. )) "