Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identita' e di riconoscimento

Articolo 7 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo

dell'articolo 7 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione

e di sviluppo"):


 


               &nb

sp;                   &nbs

p;          "Art. 7



Disposizioni

in materia di scadenza dei documenti d'identita' e di  riconoscimento



1. I documenti

di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validita' fino alla data, corrispondente al giorno

e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento

medesimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l' entrata

in vigore del presente decreto.

3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale. "

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