Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

Art. 24 del Decreto - Legge 6 dicembre 2011, n.201, recante:" Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici"

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Per opportuna conoscenza della Cittadinanza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 24 del Decreto

- Legge 6 dicembre 2011, n.201, recante:" Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il

consolidamento dei conti pubblici".







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bsp;          "Art. 24



Disposizioni in materia

di trattamenti pensionistici



1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a

garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita'

economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di

incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri:

/>
a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole

derogative soltanto per le categorie piu' deboli;

b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici

anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;

c) adeguamento dei requisiti di accesso

alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento

delle diverse gestioni previdenziali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita'

contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata

secondo il sistema contributivo.

3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e

di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente

decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita',

consegue il diritto alla

prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere all'ente di

appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che,

nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di

vecchiaia anticipata e di anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia

», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7; b) «pensione anticipata»,

conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai comma 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18.



4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale

Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di

cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire

/>
all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attivita'

lavorativa e' incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare

dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza

di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti,

l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni

opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'.

5. Con riferimento esclusivamente ai

soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11

del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e

integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

6. Relativamente ai soggetti di cui al

comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al

trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere

dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso

alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei

termini di seguito indicati:

a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e' liquidata a carico

dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.

Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi

adecorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1°

gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

agli incrementi della speranza di vita ai sensi

dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici

autonome la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64

anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a

decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al

sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c. per i lavoratori dipendenti e per

le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'

liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il

requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito

anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e

successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge

8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel

sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge

23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni. 7. Il diritto alla pensione di vecchiaia

di cui al comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che

l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito

contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui

all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5

volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'

annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale,

appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno

da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione

da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli

relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore,

per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal

predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta anagrafica pari a settanta anni, ferma restando

un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del

decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della

legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di

cui al comma 19," sono soppresse.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il

conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di

cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e'

incrementato di un anno.

9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO

e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del

presente articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore

a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del

pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della

speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta' minima di accesso non fosse assicurata, sono

ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma

12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti,

che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al

trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di

accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a

quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e'

soppresso.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata

a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data

l'accesso alla pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 e' consentito

esclusivamente se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per

le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono

/>
aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di

trattamento relativa alle anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una

riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto

all'eta' di 62 anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e'

proporzionale al numero di mesi.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con

riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla

pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al compimento del

requisito anagrafico di

sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore

dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione

risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media

quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica

(ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo

mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive

modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi

di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la

revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in

ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il

medesimo anno.

12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le

diverse modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano

applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato

articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 12-bis dopo le parole "e all'

articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni," aggiungere le seguenti: "e

il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente

dall'eta' anagrafica";

b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i requisiti di eta'"

sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";

c. al comma 12

-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".

13. Gli adeguamenti agli

incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con

cadenza biennale secondo le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima

data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono

riferirsi al biennio.

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze

vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i

requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e

successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, ancorche'

maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori

collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,

sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per il

pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della

legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6

e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi

stipulati entro il 31 ottobre 2011;

c) ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, sono titolari di

prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23

dicembre 1996, n. 662;

d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 ottobre 2011, siano stati

autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

e) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre

2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Gli Enti gestori di forme di

previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o

dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera d) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai

lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti

prima della data di entrata in vigore del presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento

del numero di 50.000 domande di pensione, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento

finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Nell'ambito del predetto

limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti

e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato

dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio

2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12,

comma 5 afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti che

maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 di cui al presente comma trovano comunque applicazione le disposizioni di

cui al comma 12.

16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8

agosto 1995, n. 335, come modificato dall' articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini

dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n.

335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2012,

n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con

effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a

valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del

procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e,

conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente

indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto

valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335,

e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali valori

superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all' articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del

1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente

comma anche per eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e' effettuata con la predetta procedura di cui all'

articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicita' temporale della

procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e

integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli

aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono

effettuati con periodicita' biennale.

17. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le

seguenti modifiche all'articolo 1 ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilita'

di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni

particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183:

- al comma 5,

le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti:

"2008-2011" e alla lettera d) del

medesimo comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno

2011";

- al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla seguente: "2012" e le

parole: "con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva

ridotta di tre unita' rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle seguenti: "con i

requisiti previsti dalla Tabella B";

- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai

commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011"

e "al comma 5";

- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma "6.bis Per i lavoratori che

prestano le attivita' di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78

e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma

di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:

a) sono incrementati rispettivamente

di due anni e di due unita' per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno

da 64 a 71;

b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unita' per coloro che svolgono le

predette attivita' lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77."

- al comma 7 le

parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti:

"commi 6 e 6-bis".

Per i

lavoratori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano

a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del

citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 12,

comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n.

122 e successive modificazioni e integrazioni.

18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei

requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano

previsti, alla data di entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione

generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570,

nonche' dei rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma

2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione

dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di

attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni

di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi

dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2

febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ", di

durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.

20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di

cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n.

133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento

a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come

disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle

pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite

di eta' gia' adottati, prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei dipendenti

delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se

aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31

dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni

previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo

dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al

riequilibrio del predetto Fondo. L'ammontare della misura del contributo e' definita dalla Tabella A di cui

all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente

l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri

piu' favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al

contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di

invalidita' e le pensioni di inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo

dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al lordo della quota di pensione

capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti

pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarieta' complessivo non puo'

essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote

contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e

commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a

raggiungere il livello del 22 per cento.

23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive

pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa

gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.



24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in

conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio

1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia

gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa

per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in

materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che

si esprime in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.

Decorso il termine del 31

marzo 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si

applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo

sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;

b) un contributo di solidarieta', per

gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.

25. In considerazione della

contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo

stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 e' riconosciuta

esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella

misura del 100 per cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio

2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, e' soppresso. Per le pensioni di importo superiore a due volte

trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai

sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite

maggiorato.

26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme

previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di

interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il

Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2013 con 300 milioni di euro. Con

decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo.

28. Il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la

finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria

nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore

previdenziale, al fine di valutare, entro il 31

dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilita' finanziarie del

sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento

pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme

devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo

restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica.

Analogamente, e sempre

nel rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme

di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in

particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le

Autorita' di vigilanza operanti nel settore della previdenza.

29. Il Ministero del Lavoro e della Politiche

Sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di

iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori

di previdenza obbligatoria circa la

posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di

comunicazione e promozione istruite da altre Autorita' operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno

essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessita'

dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della

Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.



30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti

sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della

formazione continua.

31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1,

lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si

applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione

del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a

qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa' di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio

2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il

cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011. "



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