"Disposizioni per il passaggio alla diffusione televisiva digitale"

Legge regionale 15 maggio 2012, n. 10

Dettagli della notizia

L'URP  informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 73 del 21

maggio 2012, è stata pubblicata la legge regionale 15 maggio 2012, n.10, recante: “Disposizioni per il

passaggio alla diffusione televisiva digitale”.


 


Per opportuna conoscenza si 

riporta di seguito il testo degli articoli 1-2-3 della succitata legge

regionale.


 


              

;                    

                    &

nbsp;  "Art. 1


1. Scopo della presente legge è evitare soluzioni 

di continuità della diffusione televisiva terrestre  durante il passaggio dal sistema analogico a 

quello digitale, disposto con decreto del Ministro  dello sviluppo economico 10 aprile 2009 (Modifiche

al

calendario nazionale per il passaggio definitivo  alla trasmissione televisiva digitale terrestre  con relativi

allegati 1 e 2) e successive modifiche e  integrazioni, fatte salve le vigenti norme in materia  di tutela

della salute, del territorio, dell’ambiente,  del paesaggio e dei beni culturali.

2. La presente

norma è applicabile esclusivamente  alle istanze di adeguamento tecnologico  degli impianti televisivi

esistenti già provvisti di  concessione all’uso della risorsa radio rilasciata dal  Ministero

dello sviluppo economico - Dipartimento  delle comunicazioni, presentate entro le scadenze  previste dal

Ministero dello sviluppo economico  con decreto del 14 dicembre 2011 (23 maggio 2012  per la provincia di

Foggia e 8 giugno 2012 per tutte  le altre province).


3. Decorso il termine di cui al comma 2 e

in tutti  gli altri casi, le domande devono essere presentate e  istruite nei termini e secondo le disposizioni

previste  dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259  (Codice delle comunicazioni elettroniche) e

successive  modifiche e integrazioni, dalla legge regionale

8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la

tutela

dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da  sistemi di telecomunicazioni e

radiotelevisivi operanti  nell’intervello di frequenza fra Ohz e 300  GHz) e dal regolamento regionale 14

settembre  2006, n. 14 (Regolamento per l’applicazione della

legge regionale 8 marzo 2002, n. 5).



/>


                

;                    

             Art. 2


1. I

titolari degli impianti autorizzati e in esercizio  che necessitano di interventi tecnici per

l’adeguamento  alla nuova modalità di trasmissione di cui  all’articolo 1, qualora le

modifiche tecnologiche  non comportino aumenti dei livelli emissivi di  campo elettromagnetico, né

modifiche ai volumi

edilizi e/o alla sagoma dell’impianto, presentano al  Comune e ai Dipartimenti

provinciali territorialmente  competenti dell’Agenzia regionale per la  protezione dell’ambiente

(ARPA) Puglia, entro le  scadenze indicate all’articolo 1, istanza motivata e  documentata contenente:



a) dichiarazione del legale rappresentante  dell’impianto, resa ai sensi degli articoli  46

(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)  e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto  di

notorietà) del Decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000,  n. 445 (Testo unico delle

disposizioni

legislative e regolamentari in materia di  documentazione amministrativa) e

dell’articolo  26 (Sanzioni penali) della legge

4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione



amministrativa e sulla legalizzazione  e autenticazione di firme), attestante  le condizioni di cui

innanzi, l’autorizzazione  all’uso delle frequenze, l’autorizzazione  edilizia relativa alle

strutture

esistenti;

b) potenza in antenna dell’impianto esistente  oggetto di adeguamento

tecnologico;

c) stralcio della carta tecnica regionale con  l’ubicazione degli impianti, il foglio

mappale  e la particella, l’indirizzo civico e

ogni ulteriore indicazione caratterizzante  il

sito.

2. Successivamente a tale comunicazione il  legale rappresentante, sotto la propria

responsabilità  civile e penale, può dare immediata esecuzione  all’intervento di

adeguamento tecnologico dell’impianto  e può avviare lo stesso all’esercizio provvisorio.

/>
3. Ai fini della conclusione dell’istruttoria e del  perfezionamento dell’autorizzazione, il

titolare  deve, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, presentare  al Comune interessato e ad Arpa Puglia

la  documentazione per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal d.lgs. 259/2003 e successive

modifiche  e integrazioni, dalla l.r. 5/2002 e dal regolamento  regionale 14/2006. Entro il suddetto termine

deve,  inoltre, essere presentata ad Arpa Puglia la perizia  giurata ex punto 1.D (Istruttoria certificato

di  conformità post-attivazione), comma 7, del regolamento  regionale 14/2006.

/>


                

;                    

               Art. 3

/>


1. Successivamente al perfezionamento del  titolo autorizzativo , secondo modalità

e tempi  all’uopo individuate da ARPAe rese note attraverso  il portale di ARPA Puglia, i soggetti

titolari degli

impianti di che trattasi inseriscono i dati tecnici  degli stessi nel Catasto regionale

delle sorgenti di  campi elettromagnetici
."

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