Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità  europee - Legge Comunitaria 2009

Legge 4 giugno 2010, n.96

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 29.06.10
  • Autore: Gazzetta ufficiale n.146 del 25 giugno 2010 - Supplemento ordinario n.138,

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  L'URP informa che nella Gazzetta ufficiale n.146 del 25 giugno 2010 - Supplemento

ordinario n.138, è stata pubblicata la legge 4 giugno 2010, n.96, avente ad oggetto:"Disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità  europee - Legge Comunitaria

2009".





Si riporta di seguito, per opportuna conoscenza, il testo degli

articoli 15, 19, 20, 21, 22, 34, 38 , 43 e 44  della legge suindicata.







/>
                                                                                               " Art. 15.

(Modifiche all'articolo 11

della Legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico)





1.

All'articolo 11 dell a legge 7 Iuglio 2009, n. 88, sono apportate Ie seguenti modificazioni:

a) al comma 1, Ie

parole:  «sei mesi » sono sostituite dalle seguenti:  «dodici mesi »;

b) al comma 2, Iettera b), Ie parole:

 «progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonchè »

sono soppresse;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 «5. In attesa dell' emanazione dei decreti

legislativi di cui al comma 1, l' articalo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n.447, si interpreta nel

senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione

nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi

restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola

d'arte asseverata da un tecnico abilitato » ;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

 «6-bis. La

lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 delIa legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sostituita dalIa seguente:

/>
''f) l'indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'ambiente e delIa tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l' esecuzione e la

ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento

acustico" ».







                                                                                            

Art. 19



(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell' ambiente, e della direttiva

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/E relativa

all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni)





/>
1. II Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore delIa presente

legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire Ie disposizioni delIa direttiva 2008/99/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che moditica la direttiva 2005/35/ CE relativa all'inquinamento

provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1

sono adottati su proposta del Ministro delI'ambiente e delIa tutela del territorio e del mare, del Ministro per Ie

politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affan esteri, con il Ministro dello

sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole alimentan e forestali, con il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti e con il Ministro dell' economia e delle finanze, nel rispetto delle modalità  e delle procedure di cui

all'articolo 1, secondo i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonchè secondo i seguenti

principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con Ie altre disposizioni vigenti:

/>
a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e

successive modificazioni, Ie fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1;

b) prevedere,

nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a),

adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed

eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità  ed equivalenza rispetto alle sanzioni gia

previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.





                                                                                  

Art. 20



(Modifiche al decreto tegislativo 30 maggio 2008, n. 117)

/>




1. Al comma 1 dell' articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la

lettera c) è sostituita dalla seguente:

 «c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione

fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano nè sono soggetti ad altre

reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti

nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alIa salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e Ia

percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonche l' ecotossicità  dei percolati devono essere trascurabili e, in

particolare, non danneggiare la qualità  delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti di estrazione sono considerati

inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell'allegato Ill-bis. Inoltre, i rifiuti

di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista

approvata con decreto del Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro

delle sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata; ».



2. Al decreto legislativo 30 maggio

2008, n.117, è aggiunto l'allegato III-bis, di cui all'allegato 1 alla presente legge.





/>


                                                                                                       Art. 21





(Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche)





1. La comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2009, pubblicato nella Gaz ¬zetta Ufficiale n.

151 del 2 luglio 2009, relativo aIle modalità  di finanziamento delIa gestione dci rifiuti di apparecchiature di

illuminazione da parte dei produttori delle stesse, e resa dai produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento

agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, entro il termine del 30 giugno 2010. Le quote di mercato

calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito

www.registroaee.it. previa avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

2. Al decreto Iegislativo 25 luglio

2005, n. 151, sono apportate Ie seguenti modi ficazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, Ie parole:  «allegato 2 »

sono sostituite dalle seguenti:  «allegato 3, punto 4 »;

b) all'articolo 9, comma 2, lettera d), Ie parole:

 «sorgenti luminose fluorescenti » sono sostituite dalle seguenti:  «lampade a scarica »;

c) all'articolo 11,

comma 1, secondo periodo, Ie parole:  «o misto adeguato » sono sostituite dalle seguenti:  «adeguato, attraverso Ie seguenti

modalità :

a) individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con tutti i soggetti responsabili delIa

raccolta sull' intero territorio nazionale dei RAEE di competenza del produttore contraente, che impegnano gli stessi

soggetti ad effettuare, per conto del produttore medesimo, la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature

immesse suI mercato per Ie quali lo stesso è definito come produttore ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera m);

tale contratto dovrà , tra l'altro, fornire l'identificazione del produttore, secondo quanto previsto dall'articolo 13,

comma 4, nonchè Ie modalità  di selezione del RAEE relativo. II produttore, entro novanta giorni dall' assunzione della

qualifica medesima, ovvero dal recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere al Comitato di cui all'

articolo 15 il riconoscimento del sistema adottato; tale recesso è valido solamente a seguito dell'approvazione da parte

del predetto Comitato;

b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, istituiti ai sensi

dell'articolo 10, in proporzione alIa rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero a peso,

se specificatamente indicato nell' allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell' anno di riferimento »;

d)

all'articolo 11, comma 2, dopo la parola:  «produttore » sono inserite Ie seguenti:  «che opta per la modalità  di cui al

comma 1, lettera a), »; dopo Ie parole:  «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio » sono inserite Ie seguenti:

 «e del mare »; Ie parole:  «delle attività  produttive » sono sostituite dalle seguenti:  «dello sviluppo economico » e dopo Ie

parole:  «e dell' economia e delle finanze, » sono inserite Ie seguenti:  «sentito il Comitato di cui all'articolo 15, »;



e) all'articolo 13, comma 6, dopo Ie parole:  «in materia di segreto industriale, » sono inserite Ie seguenti:

 «il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, ».

3. Ai

fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e

successive modificazioni, nonche per consentire I' adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea

di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2005, entro il 30 giugno 2010 i produttori

di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento

dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con Ie modalità  di cui all'articolo 3

del regolamento di cui al decreto del Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre

2007, n. 185, i dati relativi alle quantità  e aIle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse suI

mercato nel 2009. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono comunicate ai produttori delle apparecchiature medesime mediante

il sito www.registroaee.it. previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per consentire l'adempimento degli

obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio

2005, n. 151, i sistemi coIlettivi di gestione dei RAEE o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed

elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori comunicano entro il 30 giugno 2010 al

Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche, con Ie modalità  di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delI'

ambiente e delIa tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle

apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, esportate, reimpiegate, riciclate e

recuperate nel 2009, suddivise secondo Ie categorie di cui all'allegato 1A annesso al decreto legislativo 25 luglio

2005, n. 151, e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali. Entro lo stesso termine i produttori di

apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei

sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con Ie modalità  di cui all'articolo 3 del

regolamento di cui al decreto del Ministro dell' ambiente e delIa tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n.

185, Ie informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non e possibile,

in numero, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto 1egislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma 2,

lettera e), del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008.





/>
                                                                                            
Art. 22



(Disposizioni in

materia di tempo legale, anche in attuazione della direttiva 2000/84/CE)





1. A

decorrere dall'anno 2010 il periodo dell'ora estiva, in attuazione della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 19 gennaio 2001, ha inizio alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima

domenica di marzo e termina aIle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell 'ultima domenica di ottobre.



2. 11 regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, e la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, sono abrogati.



/>




                                                                                             Art. 34





(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche)





1. Il comma 2

dell' articolo 14-bis della Iegge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:

 «2. Chiunque vende o

somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24

alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre,

mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la

produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 aIle ore 7 attraverso distributori

automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per Ie violazioni di cui al

presente comma è disposta anche Ia confisca della merce e delle attrezzature utilizzate ».





/>
                                                                                                   Art. 38



(Modifiche al capo

Ii del decreto legislativo n.286 del 2005, in materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE del parlamento europeo e

del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli

stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri)







1. Al decreto

legilsativo 21 novembre 2005, n.286, sono apportate le seguenti modifiche:



a) al comma 1

dell'articolo 18, dopo la lettera b) è inserita la seguente:



 «b-bis) 21 anni: per condurre i veicoli

adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver

seguito il corso di formazione iniziale accelerato di cui all'articolo 19, comma 2-bis »;



b) al comma

2-bis dell'articolo 19, le parole :  «b), d) ed e) » sono sostituite dalle seguenti :  «lettere b), b-bis), d) ed e) ».

/>












/>
                                                                                                     Art. 43







(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai

veicoli fuori uso)





1. Il comma 15 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24

giugno 2003, n. 209, è sostituito dal seguente:

 «15. Le imprese esercenti attività  di autoriparazione, di cui

alIa legge 5 febbraio I 1992, n. 122, possono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di

rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è

previsto dalla legge un

consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:

a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al

comma 3, qualora iscritti all' Albo nazionale dei gestori ambientali;

b) ad un operatore autorizzato alla

raccolta ed al trasporto dei rifiuti perchè provvea al loro trasporto ad un centro di racoclta di cui al comma 3  ».

/>






Art. 44



(Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio

2006, n. 36, in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico)





1. Al

decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono apportate Ie seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2,

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Sono fatti salvi I' articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.

322, e l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681. Ove consentito, il riutilizzo avviene secondo Ie modalità 

previste dal presente decreto »;

b) all' articolo 2, comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, Ie seguenti

parole:  «, o che ne ha la disponibilità  »;

c) all' articolo 3, comma 1:

1) la lettera f) è abrogata;



2) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, Ie seguenti parole:  «, o per motivi di tutela del segreto

statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989. n. 322, »;

d)

all'articolo 4, comma 1:

1) la lettera d) è abrogata;

2) la lettera f) è abrogata;

e)

all'articolo 5, comma 3, dopo Ie parole:  «numerose o complesse. » è aggiunto il seguente periodo:  «In caso di decisione

negativa, il titolare del dato comunica al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione »;



f) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte, in fine, Ie seguenti parole:  «o in qualsiasi altra forma in cui gli

stessi siano comunque disponibili »;

g) all' articolo 7:

1) al comma I, è aggiunto, in fine, il

seguente periodo:  «Sono fatte salve Ie disposizioni di cui all' articolo 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30

dicembre 2004, n.311 »:

2) al comma 2, aIle parole:  «utile da determinare » è premessa la seguente:  «congruo »;



h) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 «2. Nel caso in cui una pubblica

amministrazione riutilizza, per fini commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico,

documenti propri o di altra pubblica amrninistrazione, si applicano Ie modalità  di riutilizzo anche economico stabilite

nel presente decreto ».   "





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