Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010
Legge 15 dicembre 2011, n.217
Dettagli della notizia
L'URP informa
che nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012, è stata pubblicata la legge 15 dicembre 2011, n. 217,
recante."Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - Legge comunitaria 2010".
Testo in vigore dal 17 gennaio
2012.
Per opportuna conoscenza, riportiamo di seguito il testo
dell'articolo 11 della succitata
legge.
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rong>Art. 11
"Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura di infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di
concessioni demaniali marittime
1. Al fine di chiudere la procedura di infrazione n.
2008/4908 avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' al fine di
rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai
principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa:
a)
il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, e' abrogato;
b) al comma 2-bis dell'articolo 01 del
decreto-legge 5 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 1993, n. 494, e successive modificazioni, le
parole: «di cui 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
c)
all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2,» sono
soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorita' portuali di cui alla
legge 28 gennaio 1994, n. 84».
2. 11 Governo e' delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa da sancire
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle
concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire limiti minimi e
massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso
rispondente all'interesse pubblico nonche' proporzionato all'entita' degli investimenti;
b) prevedere
criteri e modalita' di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento, di garanzia
dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di tutela degli investimenti;
c) individuare modalita' per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra
comuni, province e regioni;
d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di
fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o
di utilizzo delle aree del demanio marittimo;
e) individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o
revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle
regioni;
f) prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca delia concessione
demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione;
g) stabilire criteri per
l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonche' criteri e modalita' per il subingresso in caso di
vendita o di affitto delle aziende.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto
legislativo puo' essere comunque adottato.
4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delia finanza pubblica.
5. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi
2, 3 e 4, puo' emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
6. Si intendono
quali imprese turistico-balneari le attivita' classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono
su beni del demanio marittimo, ovvero le attivita' di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su
beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attivita' turistico-balneari e la tutela
delia concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attivita', diverse da quelle applicate agli
altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attivita' accessorie degli stabilimenti balneari, quali le
attivita' ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto
delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento
acustico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attivita' di intrattenimento musicale e di svago
danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalita' di espletamento e
nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari alia svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di
intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosita' previsti per le attivita' a carattere
temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447. "
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