Disposizioni per la concessione di contributi agli enti per iniziative e manifestazioni turistiche di cui alla legge 4 agosto 1955, n.702 ed all'articolo 8 della legge 22 febbraio 1982, n.44, nonchè disposizioni

transitorie per la concessione di contributi ai sensi della legge 4 marzo 1958, n.174.Decreto 5 agosto 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sviluppo e la...

Dettagli della notizia

L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2010, è stato pubblicato il decreto 5 agosto 2010

della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sviluppo e la Copmpetitività  del Turismo, riguardante

"Disposizioni per la concessione di contributi agli enti per iniziative e manifestazioni turistiche di cui

alla legge 4 agosto 1955, n.702 ed all'articolo 8 della legge 22 febbraio 1982, n.44, nonchè disposizioni transitorie

per la concessione di contributi ai sensi della legge 4 marzo 1958, n.174
".





/>


Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8 del suinidicato

decreto ministeriale:



                                                                             "Art. 1



/>
                                                       Risorse finanziarie



1. Per l'anno 2010, nell'ambito del bilancio

del Dipartimento per 10 sviluppo e la competitivita' del turismo, sono assegnate le seguenti risorse finanziarie:

/>
€ 2. 000.000,00 per gli interventi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702;

€ 500.000,00 per gli

interventi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174.









/>
                                                                                 Art. 2



Disciplina per l'attività  di concessione dei

contributi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702





1. L'attività  di concessione del

contributo dello Stato a favore di enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative

nazionali debitamente riconosciute per iniziative e/o manifestazioni turistiche a carattere nazionale o pluriregionale

disposto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702 e successive modificazioni e integrazioni è disciplinata sulla base delle

disposizioni di cui al presente decreto.

2. Il contributo di cui trattasi è disposto unicamente a favore degli

enti aventi diritto ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e della legge 22 febbraio 1982, n. 44, i quali dov ranno

avere la responsabilità  amministrativa e contabile della manifestaizone e/o iniziativa.







/>


                                                                                       Art. 3



         Modalità  e termini di

presentazione delle istanze



1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010 i soggetti di cui

all'art. 1 che intendono essere ammessi ai contributi previsti dall'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702 e

successive modificazioni, nonchè dall'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, dovranno inviare la relativa istanza

alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sviluppo e la

competitività  del

turismo Ufficio per la valorizzazione del

patrimonio di interesse turistico e la gestione degli interventi

Servizio VIl^  « Interventi e realizzazione progetti per il settore turistico ».

2. Le istanze dovranno essere

presentate secondo le cadenze sottoindicate e, comunque, anteriormente alla data di inizio della manifestazione e/o

iniziativa per cui viene richiesto il contributo:

15 maggio per le manifestazioni e/o iniziative da svolgersi

nel

primo semestre dell'anno;

31 ottobre per le manifestazioni e/o iniziative da svolgersi nel

secondo semestre.

3. Le istanze si considerano prodotte in tempo utile se consegnate alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri entro i termini indicati ovvero se spedite entro gli stessi termini a mezzo di raccomandata con

avviso di ricevimento.

4. Le istanze dirette ad ottenere la concessione dei contributi devono essere corredate

da apposita relazione che riporti gli elementi utili ai fini della valutazione dell'iniziativa e/o manifestazione per la

quale viene richiesto il contributo sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 4, nonchè ogni altro utile

elemento di conoscenza della manifestazione e/o iniziativa stessa sotto il profilo promozionale, organizzativo e

finanziario. Unitamente alla istanza dovranno essere trasmessi un dettagliato programma di svolgimento della iniziativa

e/o manifestazione ed il piano finanziario delle entrate e delle uscite.

5. Non sono ammesse a contributo le

manifestazioni e/o iniziative per le quali non risulti accertata la partecipazione finanziaria dell'ente promotore.

/>


6. La documentazione deve essere prodotta in duplice copia.









/>
                                                                                         Art. 4



                                                     Valutazione

delle istanze



1. Le istanze presentate saranno sottoposte alla valutazione di una apposita

commissione tecnica nominata con decreto del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività  del turismo. La

commissione opera senza oneri a carico dell'amministrazione.

2. La commissione provvederà  alla valutazione

delle pervenute, separatamente per le manifestazioni e/o iniziative svolgono nel primo semestre e quelle che si svolgono

nel semestre, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio sulla criteri e parametri predeterminati.

3. Per

l'anno 2010 sono sottoposte a valutazione Ie iniziative e/o manifestazioni volte ad incentivare nuove offerte turistiche

concernenti:

1) turismo balneare, fluviale e dei laghi;

2) turismo dell'arte, della cultura e dello

spettacolo;

3) turismo della natura e dei parchi;

4) turismo enogastronomico;

5) turismo

sportivo;

6) turismo giovanile;

7) turismo montano;

8) turismo religioso;

9)

turismo termale e del benessere;

10) turismo congressuale;

11) turismo legato alle tradizioni

popolari, al di fiyuro di quelle che comportino lo sfruttamento di animali.

Ad ognuna di tali iniziative è

attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 30.

Sono inoltre attribuiti punteggi aggiuntivi alle

iniziative e/o manifestazioni:

b) organizzate in località  che non hanno ancora conosciuto un consistente

sviluppo turistico, fino a punti 10;

c) che promuovono il Made in Italy e la tradizione locale, fino a punti

10;

d) che promuovono il rispetto e la tutela dell'ambiente e la creazione di un'Italia Animal Friendly, fino

a punti 10;

e) che favoriscono un turismo accessibile e sociale, fino a punti 10;

f) che presentano

alti contenuti di innovazione quanto agli strumenti utilizzati e/o quanto alla tipologia dell'offerta proposta, fino a

punti 10;

g) che hanno carattere di novità  e che non siano già  state finanziate nei precedenti due anni, fino a

punti 10;

h) che favoriscono il processo di destagionalizzazione dei flussi turistici, fino a punti 10.

/>
4. Le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, inerenti l'attuazione di

iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello

universitario, verranno valutate con le medesime modalità , nell'ambito delIa stanziamento di 200.000,00 euro a valere

sulla somma di 2.000.000,00 euro di cui all'art. 1 del presente decreto, utilizzando per l'anno 2010 e seguenti

esclusivamente i seguenti criteri e parametri:

a) profilo dell'ente organizzatore con riferimento alla

specificità  delle attività  svolte ed alla sua connessione con il

settore turistico, alla stabilità 

organizzativa nel tempo ed ai collegamenti con il territorio di riferimento, fino a punti 25;

b) iniziative di

istruzione e qualificazione che presentano alti contenuti di innovazione quanto agli strumenti utilizzati e/o quanto alla

tipologia dell'offerta proposta, fino a punti 25;

c) adeguatezza del programma formativo rispetto alle diverse

qualifiche e mansioni ed ai relativi contenuti di professionalità , fino a punti 25;

d) rispondenza al mercato

delle iniziative di istruzione e riqualificazione con specifico riferimento al miglioramento delle condizioni

occupazionali, fino a punti 25.

5. Con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro il 31 dicembre

dell'anno precedente a quello di applicazione, sono apportate le eventuali modifiche e/o integrazioni ai criteri e

parametri di valutazione delle istanze di cui ai precedenti commi 3 e 4 che si rendano necessarie in relazione alle

esigenze del settore.









                                                                                     Art. 5





                                 Determinazione del contributo



1. L'entità  del contributo da

assegnare sarà  calcolata ripartendo lo stanziamento disponibile in misura direttamente proporzionale al punteggio

conseguito da ciascuna iniziativa e/o manifestazione.

2. In ogni caso l'entità  del contributo non potrà 

comunque eccedere il 50% della quota partecipativa finanziaria dell'ente promotore.

3. l'amministrazione

provvederà  a comunicare all'ente che ha presentato l'istanza l'entità  del contributo assegnato entro trenta giorni

dalla data di ultimazione dei lavori della commissione relativi alla valutazione delle istanze di ciascun semestre.

/>




                                                                                 Art. 6



                                      

Liquidazione del contributo



1. La liquidazione del contributo assegnato, che avverrà  a manifestazione

conclusa, verrà  disposta previo riscontro della sottoelencata documentazione che gli enti dovranno trasmettere alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività  del turismo - Ufficio per la

valorizzazione del patrimonio di interesse turistico e la gestione degli interventi Servizio VIl^  «Interventi e

realizzazione progetti per il settore turistico » in duplice copia, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al

precedente art. 5, comma 3:

a) dettagliata relazione sulla iniziativa e/o manifestazione dalla quale risultino

documentate le indicazioni fornite in sede preventiva. In dette indicazioni dovranno altresì essere forniti elementi

relativamente al positivo riflesso dell'iniziativa e o manifestazione stessa sul movimento turistico. Tale relazione

dovrà  essere corredata dalla documentazione probatoria del periodo di svolgimento della iniziativa e/o manifestazione e

delle sue caratteristiche (ritagli di giornale, locandine, manifesti, programmi ed altro materiale). La data di

svolgimento della iniziativa e/o manifestazione dovrà  essere documentata mediante una dichiarazione rilasciata da una

pubblica autorità  locale o mediante autocertificazione;



b) rendicontazione delle entrate (comprensive

anche della quota partecipativa finanziaria dell'ente) e delle uscite della manifestazione da parte delle regioni, dei

comuni e delle province, approvata con delibera della giunta o con determinazione dirigenziale;

c) per gli

altri enti pubblici, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali dovrà  essere esibito il consuntivo della

manifestazione, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, corredato da un verbale del collegio dei revisori dei

conti o dei sindaci, attestante la regolarità  delle scritture contabili e la loro corrispondenza ai dati esposti nel

predetto consuntivo e comprovante l'esistenza agli atti dei corrispondenti giustificativi di entrata e di spesa;

/>
d) gli enti morali e le organizzazioni cooperative debbono produrre anche una dichiarazione, firmata dal legale

rappresentante, dalla quale risulti l'assenza di ulteriori interventi finanziari al di fuori di quelli indicati nel

piano finanziario e nel consuntivo.

2. In sede di liquidazione, qualora risulti una evidente sproporzione fra

la spesa preventivata e quella effettivamente sostenuta, l'amministrazione procederà  ad una riduzione del contributo

assegnato.

3. l'amministrazione si riserva, in ogni caso, ulteriore documentazione che riterrà  necessaria,

fermo restando che non sarà  ammessa a contributo l'istanza non corredata della prescritta documentazione.



/>


                                                                                           Art. 7



                                                            

Ripartizione del fondo



1. Con decreto del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività 

del turismo da adottare entro il 30 aprile di ciascun anno, verrà  definita, nell'ambito delle disponibilità  stanziate in

bilancio per i contributi di cui trattasi, la quota destinata ai contributi per le iniziative e/o manifestazioni che si

svolgono nel primo semestre e quella destinata alle iniziative e/o manifestazioni che si svolgono nel secondo semestre,

tenendo a riferimento l'andamento storico e il numero delle domande pervenute alla predetta data.



/>


                                                                                   Art. 8



Norme transitorie per l'attività  di

concessione dei contributi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702







1. Per l'anno

2010 le istanze possono essere presentate, al fuori di cadenze semestrali, fino alla data del 31 dicembre e ammesse al

finanziamento anche le iniziative e/o manifestazioni già  realizzate.







/>
                                                                                   Art. 9



Disciplina transitoria per l'attività  di

concessione dei contributi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174





1. Nelle more della

definizione di una nuova disciplina per l'attivita di concessione dei contributi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174

le istanze presentate nell'anno 2010 saranno sottoposte alla valutazione di una apposita commissione tecnica nominata

con decreto del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività  del turismo. La commissione opera senza oneri a

carico dell'amministrazione.

2. La commissione provvederà  alla valutazione delle istanze pervenute secondo le

modalità  previste nella circolare 8 luglio 1987 n. 2/VI/Tur. Ai fini dell'assegnazione del contributo verrà  attribuito a

ciascuna istanza un punteggio sulla base di quanto disposto all'art. 4, comma 3 del presente decreto.

3.

L'entità  del contributo da assegnare sarà  calcolata ripartendo lo stanziamento disponibile in misura direttamente

proporzionale al punteggio conseguito da ciascuna istanza. In ogni caso l'entità  del contributo assegnato a ciascuna

associazione, non potrà  essere superiore a € 25.000,00 e non potrà  eccedere il deficit risultante dal bilancio annuale.



4. Le associazioni che abbiano presentato nell'anno 2010 istanza per la concessione dei contributi di cui

trattasi in data antecedente alla data di pubblicazione del presente decreto possono integrare dette istanze con

ulteriore documentazione entro quarantacinque giorni dalla predetta data di pubblicazione.

Il presente decreto

sarà  trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sul sito web dell'amministrazione."

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su