Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse
Legge 14 novembre 2012 n.203
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L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2012, è stata pubblicata la legge
14 novembre 2012, n.203, recante:"Disposizioni per la ricerca delle persone
scomparse".
La legge entra in vigore il 29 novembre 2012.
Per opportuna consocenza si
trascrive di seguito il testo dell'articolo 1 della sucittata
legge.
"Art. 1
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 333 del codice di procedura penale, nonchè gli obblighi previsti dalla vigente normativa, chiunque
viene a conoscenza dell'allontamento di una persona dalla propria abitazione o da luogo di temporanea dimora e, per le
circostanze in cui è avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per
l'incolumità personale della stessa, può denunciare il fatto alle proze di polizia o alla polizia
locale.
2. Quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta dalla polizia locale, questa la
trasmette immediatamente al più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini
dell'avvio dell'attività di ricerca di cui al comma 4, nonchè per il contestuale inserimento nel centro
elaborazione dati di ui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, e successive
modificazioni.
3. Copia della denuncia è immediatamente rilasciata ai
presentatori.
4. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia
che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al
prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse nominato ai
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.400, e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con
il concorso degli enti locali, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, della
associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel
territorio.
Nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto valuta, altresì,
sentiti l'autorità giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di
informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella
ricerca di informazioni sulle persone scomparse.
5. Qualora vengano meno le condizioni che hanno
determinato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza, ne dà immediata comunicazione
alle forze di polizia.
6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono
realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale."