Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse

Legge 14 novembre 2012 n.203

Dettagli della notizia

L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2012, è stata pubblicata la legge

14 novembre 2012, n.203, recante:"Disposizioni per la ricerca delle persone

scomparse
".


La legge entra in vigore il 29 novembre 2012.


Per opportuna consocenza si

trascrive di seguito il testo dell'articolo 1 della sucittata

legge.


 


                                            "Art. 1


1. Fermo restando quanto previsto

dall'articolo 333 del codice di procedura penale, nonchè gli obblighi previsti dalla vigente normativa, chiunque

viene a conoscenza dell'allontamento di una persona dalla propria abitazione o da luogo di temporanea dimora e, per le

circostanze in cui è avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per

l'incolumità personale della stessa, può denunciare il fatto alle proze di polizia o alla polizia

locale.


2. Quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta dalla polizia locale, questa la

trasmette immediatamente al più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini

dell'avvio dell'attività di ricerca di cui al comma 4, nonchè per il contestuale inserimento nel centro

elaborazione dati di ui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, e successive

modificazioni.


3. Copia della denuncia è immediatamente rilasciata ai

presentatori.


4. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia

che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al

prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse nominato ai

sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.400, e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con

il concorso degli enti locali, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, della

associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel

territorio.


Nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto valuta, altresì,

sentiti l'autorità giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di

informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella

ricerca di informazioni sulle persone scomparse.


5. Qualora vengano meno le condizioni che hanno

determinato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza, ne dà immediata comunicazione

alle forze di polizia.


6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono

realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.


7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale."

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