Disposizioni per la riscossione mediante ruolo

Art.52 del decreto - legge 21.6.2013 n.69("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia")

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 01.07.13
  • Autore: Decreto - legge 21 giugno 2013 n.69

Dettagli della notizia


Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo delarticolo 52 del decreto - legge 21 giugno 2013 n.69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"):



Art. 52



(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)



1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: "1-quinquies. La

rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi,

per ragioni estranee alla propria responsabilita', in una comprovata

e grave situazione di difficolta' legata alla congiuntura economica,

puo' essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della

concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e

grave situazione di difficolta' quella in cui ricorrono

congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilita' per il contribuente di assolvere il

pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione

ordinario;

b) valutazione della solvibilita' del contribuente in relazione al

piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma."

2) al comma 3, alinea, le parole "di due rate consecutive" sono

sostituite dalle seguenti ", nel corso del periodo di rateazione, di

otto rate, anche non consecutive".

b) all'articolo 52:

1) al comma 2-bis le parole: " e 79," sono sostituite dalle

seguenti: ", 79 e 80, comma 2, lettera b),";

2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

"2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta' di cui al

comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque

giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78,

per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per

effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).

2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei

cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi

e' necessita' di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno

che precede tale incanto, puo' comunque esercitare la facolta'

prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli

69 e 81.";

c) all'articolo 53, comma 1, le parole "centoventi" sono sostituite

dalle seguenti: "duecento";

d) all'articolo 62:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I beni di cui

all'articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile, anche se

il debitore e' costituito in forma societaria ed in ogni caso se

nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale

investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un

quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni

rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non

appare sufficiente per la soddisfazione del credito.";

2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Nel caso di

pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia e' sempre

affidata al debitore ed il primo incanto non puo' aver luogo prima

che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal

caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione

sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato

il primo incanto.";

e) all'articolo 72-bis, comma 1, lett. a) la parola: "quindici" e'

sostituita dalla seguente: "sessanta".

f) all'articolo 72-ter dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul

conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo

pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo

stesso titolo.";

g) all'articolo 76, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.

Ferma la facolta' di intervento ai sensi dell'articolo 563 del codice

di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di

proprieta' del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso

aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i

lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle

categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo

stesso vi risiede anagraficamente;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo'

procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del

credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione

puo' essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui

all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza

che il debito sia stato estinto.";

h) all'articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole "comma 1" sono

inserite le seguenti: "anche quando non si siano ancora verificate le

condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi

1 e 2,";

i) all'articolo 78, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma

2, il primo incanto non puo' essere effettuato nella data indicata

nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi

incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il

relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera

d) del presente articolo.";

l) all'articolo 80:

1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Entro il

termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita e' pubblicato sul sito

internet dell'agente della riscossione.";

2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. Su istanza del

soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della

riscossione, il giudice puo' disporre:

a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia

data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme

di pubblicita' commerciale;

b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui

nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato

ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente

della riscossione lo richiede, il giudice puo' nominare un ausiliario

che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato,

al quale puo' essere anche assegnata la funzione di custodia.";

3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis Nei casi di cui

al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e

liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto

dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se,

per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il

primo incanto non puo' essere effettuato entro duecento giorni

dall'esecuzione del pignoramento stesso.";

m) all'articolo 85, comma 1, le parole: "minor prezzo tra il prezzo

base del terzo incanto e la somma per la quale si procede" sono

sostituite dalle seguenti: " prezzo base del terzo incanto".

2. All'articolo 10, comma 13-quinques del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti:

"30 settembre".

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da

adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente

decreto-legge sono stabilite le modalita' di attuazione e

monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo

di rateazione di cui al comma 1 lettera a).





 


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