Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale

Decreto 28 giugno 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dettagli della notizia

L'URP  informa che nella Gazzetta

Ufficiale n.233 del 6 ottobre 2011, è stato pubblicato il decreto 28 giugno 2011 del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, recante: "Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di

ritenuta stradale."



Si trascrive di seguito il testo degli articoli

1-2-3-4 e dell'allegato 1 del suindicato decreto

ministeriale.


 


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p;                    

;           "Art.

1


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p;  Ambito di applicazione e definizioni




1. Le disposizioni di cui al

presente decreto riguardano l'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale ricadenti nel campo di

applicazione della norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, concernente

«Barriere di sicurezza stradali -Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformita' per sistemi di

trattenimento veicoli».

2. Gli aggiornamenti della norma europea armonizzata di cui al comma 1, i cui

riferimenti sono pubblicati nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana, aggiornano anche le norme di supporto di cui al successivo comma 3 in essa contenute.

3. La versione

delle norme di supporto, incluse le ulteriori parti della serie UNI EN 1317, e' riportata nella vigente edizione della

medesima norma europea armonizzata.

4. I dispositivi di ritenuta stradale possono essere progettati,

fabbricati o fatti fabbricare, da produttori, gestori delle infrastrutture stradali ed altri soggetti interessati al

mercato dei dispositivi stessi.

5. Per fabbricante ovvero produttore di un dispositivo di ritenuta stradale si

intende una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare

e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio.

6. Per mandatario si intende una persona

fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Unione europea ed abbia ricevuto dal fabbricante o produttore

un mandato scritto, che l'autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attivita', con riferimento agli

obblighi del fabbricante o produttore ai sensi della pertinente normativa comunitaria.

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;                    

             Art.

2


                

Requisiti dei dispositivi di ritenuta stradali


1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i dispositivi di

ritenuta stradale utilizzati ed installati sono muniti di marcatura CE in conformita' alla norma europea armonizzata di

cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, apposta a seguito dell'emissione di certificato CE di conformita',

rilasciato da un organismo notificato, e di dichiarazione CE di conformita', rilasciata dal fabbricante o

produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea.

2. Il fabbricante di dispositivi di

ritenuta stradale, o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, e' tenuto a dichiarare le caratteristiche

tecniche del prodotto elencate al punto ZA.1 dell'allegato ZA alla citata norma europea armonizzata, nelle forme

previste al punto ZA.3 dell'allegato ZA stesso, apponendole nella marcatura ed etichettatura.

3.

L'installazione, la manutenzione, i controlli e le riparazioni dei dispositivi di ritenuta stradale sono eseguiti

conformemente alle prescrizioni, alle indicazioni e alle informazioni fornite dal fabbricante o produttore, ovvero

dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, e descritte, nel rispetto delle pertinenti istruzioni tecniche di

installazione vigenti, nel manuale per l'utilizzo e l'installazione, i cui contenuti minimi sono riportati

nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

4. Le stazioni appaltanti, oltre alla documentazione

di cui al

comma 1, acquisiscono in originale o in copia conforme i rapporti delle prove al vero,

effettuate su prototipi rappresentativi del dispositivo di ritenuta stradale considerato ai sensi della serie di norme

UNI EN 1317, e le modalita' di esecuzione delle prove stesse, comprensivi della verifica dei materiali costituenti il

prodotto con cui il dispositivo medesimo e' stato sottoposto a prova ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN

1317-5.

5. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la direzione generale per la

sicurezza stradale, sentito il Consiglio superiore dei 1avori pubblici, provvede all'emanazione dell'aggiornamento

delle istruzioni tecniche per l'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale, concernente anche i

controlli in fase di accettazione e di installazione dei dispositivi medesimi.

6. Nelle more dell'attuazione

di quanto disposto al comma 5, restano in vigore le istruzioni tecniche di installazione di cui all'allegato al citato

decreto ministeriale 21 giugno 2004 non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

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p;                    

;     Art.

3


                &nbs

p;                    

;         Regime transitorio


1. In via provvisoria e comunque

non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati prodotti sprovvisti di

marcatura CE, purche' immessi sul mercato entro il 31 dicembre 2010, ovvero installati entro tale termine, nel caso in

cui il fabbricante o produttore coincida con la stazione appaltante. 2. I prodotti di cui al comma 1 sono costituiti

da:

a) dispositivi di ritenuta stradale omologati fino al 31 dicembre 2010, ai sensi del citato decreto

ministeriale 21 giugno 2004;

b) dispositivi di ritenuta stradale sottoposti con esito positivo alle prove

d'urto prescritte dalla norme UNI EN 1317, i cui rapporti di prova siano stati verificati, ai sensi del decreto

ministeriale 21 giugno 2004 e del relativo allegato tecnico, da parte della stazione appaltante.

3. Nei casi di

cui al comma 2, lettera b), il direttore dei lavori accerta l'esito positivo dei rapporti di prova, effettuati ai sensi

del citato decreto ministeriale 21 giugno 2004 e del relativo allegato tecnico, e il collaudatore ne da' atto in sede di

certificato di collaudo.

4. Nei casi di cui al comma 1 il fabbricante o produttore alla stazione

appaltante, ovvero su richiesta dell' controllo, apposita documentazione comprovante che i dispositivi oggetto della

fornitura o dell'installazione sono stati immessi sul mercato anteriormente al 31 dicembre 2010.

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5. I ripristini per danni localizzati derivanti da esercizio della strada non costituiscono adeguamento di tratti

significativi di tronchi stradali ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 223 del

18 febbraio 1992, e possono essere eseguiti anche con tipologie di dispositivi di ritenuta preesistenti, purche'

omogenei a quelli gia' installati.

6. Per tutti gli appalti di opere stradali comprendenti la fornitura o

la fornitura e posa in opera di dispositivi di ritenuta stradale per i quali, alla data del 31 dicembre 2010, e' stata

avviata la procedura di gara, possono essere utilizzati i dispositivi di cui al comma 2, purche' immessi sul mercato

entro la medesima data del 31 dicembre 2010.

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sp;                   &nbs

p;                  Art.

4


                &nbs

p; Catalogo dei dispositivi di ritenuta stradale




1. Presso la direzione generale

per la sicurezza stradale e' istituito il catalogo dei dispositivi di ritenuta stradale.

2. Al momento della

prima immissione sul mercato nazionale, i soggetti di cui all'art. 1, commi 5 e 6 forniscono alla direzione generale per

la sicurezza stradale le seguenti informazioni concernenti il dispositivo di ritenuta stradale:

a) il nome e

l'indirizzo dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato CE di conformita';

b) il numero del

certificato CE di conformita' relativo al dispositivo di ritenuta stradale;

c) la denominazione del

dispositivo di ritenuta stradale;

d) la dichiarazione CE di conformita';

e) i principali disegni

costruttivi del dispositivo di ritenuta stradale;

f) il manuale per l'utilizzo e l'installazione del

dispositivo di ritenuta stradale;

g) i materiali costituenti il prodotto con cui il dispositivo medesimo e'

stato sottoposto a prova, comprensivi di quanto previsto all'art. 2, comma 4.

3. Le informazioni di cui al

comma 2 sono raccolte ed utilizzate per la costituzione del catalogo di cui al presente articolo, consultabile dai

gestori e produttori. Tali informazioni sono periodicamente aggiornate, riportando anche le quantita' di barriere

installate nel periodo di riferimento."


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bsp;                   &nb

sp;                   &nbs

p;                    

;    "Allegato 1


CONTENUTI MINIMI DEL MANUALE PER L'UTILIZZO E

L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALE 


Il manuale per l'utilizzo

e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale descrive compiutamente, in lingua italiana, il dispositivo di

ritenuta e le sue modalita' di installazione al fine di consent ire al progettista il corretto inserimento nel progetto

dell'impiego su strada dei dispositivi medesimi ed all'installatore la corretta installazione del prodotto su

strada. Il manuale fornisce inoltre le indicazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi di manutenzione e

ripristino a seguito di danneggiamenti. 

Il manuale contiene almeno i seguenti elementi:

a) la

denominazione del dispositivo di ritenuta stradale;

b) il nome del laboratorio presso il quale sono state

effettuate Ie prove ai sensi delle norme della serie UNI EN 1317 ed il codice dei rapporti di prova, compresi eventuali

allegati;

c) il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato CE di

conformita'; 

d) il numero del certificato CE di conformita' relativo al dispositivo; e) i disegni

dettagliati del dispositivo e degli eventuali sistemi di ancoraggio, ove previsti in sede di esecuzione delle prove al

vero ai sensi delle norme della serie UNI EN 1317, con indicazione delle tolleranze geometriche di installazione;

/>
f) i disegni dettagliati dei terminali di avvio, indicazione delle tolleranze geometriche di installazione;

/>
g) i disegni illustranti le modalita' di installazione del dispositivo in curva (can esclusione degli

attenuatori d'urto e terminali speciali previsti nelle prove) ed il raggio minimo curvatura;

h)

l'illustrazione, anche attraverso appositi schemi, delle fasi di installazione del dispositivo con indicazione delle

corrette modalita' di installazione dei componenti non simmetrici e degli eventuali ancoraggi al supporto (ove

presenti);

i) l'indicazione delle coppie di serraggio (minime a minime e massime) da applicare a tutte le

unioni bullonate, presenti nel dispositivo;

j) le caratteristiche dei materiali componenti il

dispositivo di ritenuta, desumibili dalle prove effettuate ai sensi del punto 6.2.1.3 delle norme della serie

UNI EN 1317 e successivi  aggiornamenti;

k) la conformazione e le caratteristiche meccaniche del supporto

utilizzato per l'esecuzione delle prove ai sensi delle norme della serie UNI EN 1317 nonche' le modalita' di

installazione del dispositivo sul supporto, adottate in occasione delle medesime prove. E' necessaria la misura della

distanza del dispositivo dal bordo stradale e dall'eventuale margine esterno del supporto, nonche' la presenza di

eventuali dislivelli altimetrici tra il piano stradale ed il supporto stesso;

1) la sintesi dei risultati delle

prove in termini almeno di: deformazioni dinamiche massime registrate nelle diverse prove, posizione laterale massima

dinamica del dispositivo e del veicolo registrate nelle diverse prove, posizione laterale massima statica (ingombro

statico) del dispositivo registrata nelle diverse prove (ove disponibile);

m) l'illustrazione, anche con

appositi schemi, delle fasi di smontaggio e successivo ripristino del dispositivo danneggiato a seguito di urto e del

relativo supporto. "



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