Disposizioni sulle professioni regolamentate
Art.9 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della competitività ")
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Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'art.9 del decreto - legge 24 gennaio 2012,
n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della
competitività").
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Disposizioni
sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate
nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte
di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con
decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli
archivi precedentemente basati sulle tariffe.
L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra
professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita' della clausola relativa alla determinazione del
compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le
prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Ilprofessionista deve
rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza
assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso,
previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza
dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e
contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano
alle tariffe di cui al comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni
regolamentate non potra' essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potra' essere svolto, in presenza di
un'apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione,
universita' e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della
laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso
pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.
6. All'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
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b) la lettera d) e' soppressa.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. "