Disposizioni urgenti in materia di disposizioni tributarie, di efficientamento e di poteziamento delle procedure di accertamento
Decreto - Legge 2 marzo 2012, n.16
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L'URP segnala che
nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 2 marzo 2012, è stato pubblicato il decreto - legge 2 marzo 2012, n.16,
recante:" Disposizioni urgenti in materia di disposizioni tributarie, di efficientamento e di
poteziamento delle procedure di accertamento".
Per opportuna
conoscenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli 4 e 6 del succitato decreto -
legge.
&nb
sp; &nbs
p; Art.
4
&nbs
p;  
; Fiscalità locale
1. All'articolo 14, comma
8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite
dalle seguenti: «20 dicembre».
2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro
la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le
deliberazioni emanate prima dell'approvazione del presente decreto.
3. Il comma 1 dell'articolo 3 del
decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 23, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' sostituito dal
seguente: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo dell'l per mille delIa quota di gettito
dell'imposta municipale propria spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' versato dal comune entro il 30 aprile di
ogni anno, al soggetto di cui all'articolo 1, comma 1.».
4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo
77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i provvedimenti
normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate prima
dell'approvazione del presente decreto.
5. Alla lettera a) del comma 14 dell'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le
seguenti parole: «, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori
delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
6. Per l'anno 2012 i
trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali
sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche delle
dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
7. Il Ministero dell'interno, entro il mese di marzo
2012, corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importo pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel
mese di marzo 2011 in applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni appartenenti alle
regioni Sicilia e Sardegna, detto acconto e' commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre 2011,
ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella GazzetLa Ufficiale n. 56 del 7 marzo
2002. Le somme erogate in acconto sono portate in detrazione da quanto spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a
titolo di trasferimenti erariali o di risorse da federalismo fiscale.
8. Nei confronti dei comuni per i
quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012 risultino
insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero e' effettuato, da parte
dell'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come comunicati dal Ministero dell'interno,
all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30 giorni dal
versamento delle somme, con decreti del Ministero dell' economia e delle finanze, gli importi recuperati sono assegnati
ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.
9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e' sostituito dai seguenti:
«5. Alle province ed ai comuni in
condizioni strutturalmente deficitari che, pur essendo a cio' tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei
costi di gestione di cui al comma 20 che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista
certificazione, e' applicata una sanzione pari all'l per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di
bilancio di cui all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario nei confronti di quello in cui viene rilevato il
mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del
penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse
attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza
l'ente locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
5-bis. Le
disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di
copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.».
10. A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine
di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto
disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al
regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, l'articolo 6 del decreto-Iegge 28 novembre 1988, n.
511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e' abrogato. Il minor gettito per gli enti
locali derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 e' reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni a statuto
speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse
alla finanza pubblica disposto dal comma 11.
11. Il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' ridotto
di 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
12.
Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «l-quater. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e
tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia
ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602,
nonchè ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.».
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;
Art.
6
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p; Attività e certificazioni in materia catastale
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1. All'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. sono apportate Ie seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, Ie parole: «ed i connessi servizi estimativi che puo' offrire direttamente
sui mercato», sono soppresse;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Ferme
Ie attivita' di valutazione immobiliare per Ie amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio,
l'Agenzia del territorio e' competente a svolgere Ie attivita' di valutazione immobiliare e tecnico-estimative
richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attivita' sono disciplinate mediante accordi, secondo quanta previsto
dall'articolo 15 delia legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei
costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione e' stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59.».
/>
2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«In sede di prima
applicazione, per Ie unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more
della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base
degli elementi in proprio possesso. II tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente e' corrisposto a titolo
di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano aile unita' immobiliari
per Ie quali e' stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corne integrato dall'articolo 2, comma
5-bis del decreto-legge 29 dicernbre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10.».
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, Ie dichiarazioni relative
all'uso del suolo di cui all'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, utili al fine dell'aggiornamento del catasto, sono rese dai
soggetti interessati con Ie modalita' stabilite da provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio da adottare,
sentita l'AGEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le sanzioni
previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novernbre 2006, n. 286, e successive modificazioni, operano a decorrere dalla data di
pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 e unicamente a valere sulle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo
comma.
5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente delia Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, modificazioni, Ie disposizioni di cui ai commi 01 e 02 articolo 40 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei
registri immobiliari per l'esecuzione di formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali
rilasciati dall'Agenzia del territorio."