Disposizioni urgenti in materia di disposizioni tributarie, di efficientamento e di poteziamento delle procedure di accertamento

Decreto - Legge 2 marzo 2012, n.16

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 05.03.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n.52 del 2 marzo 2012

Dettagli della notizia

L'URP  segnala che

nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 2 marzo 2012, è stato pubblicato il decreto - legge 2 marzo 2012, n.16,

recante:" Disposizioni urgenti in materia di disposizioni tributarie, di efficientamento e di

poteziamento delle procedure di accertamento".


 


Per opportuna

conoscenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli 4 e 6 del succitato decreto -

legge.


 


              &nb

sp;                   &nbs

p;                Art.

4


                &nbs

p;                    

;      Fiscalità locale



1. All'articolo 14, comma

8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite

dalle seguenti: «20 dicembre».

2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro

la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo

17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le

deliberazioni emanate prima dell'approvazione del presente decreto.

3. Il comma 1 dell'articolo 3 del

decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 24

dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 23, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' sostituito dal

seguente: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo dell'l per mille delIa quota di gettito

dell'imposta municipale propria spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' versato dal comune entro il 30 aprile di

ogni anno, al soggetto di cui all'articolo 1, comma 1.».

4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo

77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i provvedimenti

normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate prima

dell'approvazione del presente decreto.

5. Alla lettera a) del comma 14 dell'articolo 13 del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le

seguenti parole: «, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori

delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

6. Per l'anno 2012 i

trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali

sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29

dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche delle

dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

7. Il Ministero dell'interno, entro il mese di marzo

2012, corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importo pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel

mese di marzo 2011 in applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre

2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni appartenenti alle

regioni Sicilia e Sardegna, detto acconto e' commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre 2011,

ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella GazzetLa Ufficiale n. 56 del 7 marzo

2002. Le somme erogate in acconto sono portate in detrazione da quanto spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a

titolo di trasferimenti erariali o di risorse da federalismo fiscale.

8. Nei confronti dei comuni per i

quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012 risultino

insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero e' effettuato, da parte

dell'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come comunicati dal Ministero dell'interno,

all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30 giorni dal

versamento delle somme, con decreti del Ministero dell' economia e delle finanze, gli importi recuperati sono assegnati

ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.

9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto

legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e' sostituito dai seguenti:

«5. Alle province ed ai comuni in

condizioni strutturalmente deficitari che, pur essendo a cio' tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei

costi di gestione di cui al comma 20 che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista

certificazione, e' applicata una sanzione pari all'l per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di

bilancio di cui all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario nei confronti di quello in cui viene rilevato il

mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del

penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse

attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza

l'ente locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

5-bis. Le

disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di

copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.».

10. A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine

di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto

disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al

regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, l'articolo 6 del decreto-Iegge 28 novembre 1988, n.

511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e' abrogato. Il minor gettito per gli enti

locali derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 e' reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni a statuto

speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse

alla finanza pubblica disposto dal comma 11.

11. Il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto

speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo, del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' ridotto

di 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

12.

Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «l-quater. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e

tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle

entrate sono  stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta

precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia

ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602,

nonchè ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.». 



/>


                

;                    

              Art.

6


                &nbs

p;      Attività e certificazioni in materia catastale 

/>


1. All'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. sono apportate Ie seguenti

modificazioni:

a) al comma 3, Ie parole: «ed i connessi servizi estimativi che puo' offrire direttamente

sui mercato», sono soppresse;

b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. Ferme

Ie attivita' di valutazione immobiliare per Ie amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio,

l'Agenzia del territorio e' competente a svolgere Ie attivita' di valutazione immobiliare e tecnico-estimative

richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attivita' sono disciplinate mediante accordi, secondo quanta previsto

dall'articolo 15 delia legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei

costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione e' stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59.».

/>
2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«In sede di prima

applicazione, per Ie unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more

della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base

degli elementi in proprio possesso. II tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente e' corrisposto a titolo

di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano aile unita' immobiliari

per Ie quali e' stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corne integrato dall'articolo 2, comma

5-bis del decreto-legge 29 dicernbre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.

10.».

3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, Ie dichiarazioni relative

all'uso del suolo di cui all'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, utili al fine dell'aggiornamento del catasto, sono rese dai

soggetti interessati con Ie modalita' stabilite da provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio da adottare,

sentita l'AGEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le sanzioni

previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 novernbre 2006, n. 286, e successive modificazioni, operano a decorrere dalla data di

pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 e unicamente a valere sulle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo

comma.

5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente delia Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, modificazioni, Ie disposizioni di cui ai commi 01 e 02 articolo 40 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 445 del 2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei

registri immobiliari per l'esecuzione di formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali

rilasciati dall'Agenzia del territorio."



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