DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO.
Ordinanza Sindacale n.241 del 14.11.2012
Dettagli della notizia
L'URP comunica che il Sindaco del Comune di Tricase ha emanato, in data 14 novembre 2012, l'ordinanza
n.241, recante:"DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO", della quale, per opportuna conoscenza,
si trascrive di seguito un ampio
stralcio:
"IL SINDACO
CONSIDERATO che la distribuzione
indiscriminata di manifesti, opuscoli e depliant nelle pubbliche vie, nelle piazze, negli androni dei condomini, nei
contenitori privi di chiusura sporgenti su suolo pubblico, sui veicoli in sosta e quelli in marcia incolonnati nelle
intersezioni stradali e su qualsiasi manufatto esposto in luogo pubblico, compresi i pali della pubblica illuminazione,
gli alberi e la segnaletica stradale è causa di un abnorrne deposito di rifiuti di difficile raccolta, dell'
imbrattarnento del suolo pubblico e dell' occlusione delle caditoie;
PRESO ATTO
altresì che, il perdurare del fenomeno genera conseguenze pregiudizievoli per l'ambiente, il decoro urbano, per
la pubblica e privata incolurnità, per l'igiene pubblica, nonché un aggravio di spesa per
l'Amministrazione Comunale;
RITENUTO opportuno intervenire, per una corretta politica di
tutela ambientale e di decoro urbano, nonché salvaguardare l'igiene e la salute pubblica;
RITENUTO dover regolamentare l'attività di distribuzione dei depliant, opuscoli, volantini
e manifesti lungo tutte le strade del territorio comunale;
VISTO l'art. 50 del T.U.E.L;
VISTO il D. L.vo 3 Aprile 2006, n. 152 e succo modif. e integr.;
VISTO
il D. L.vo 30.04.92 n. 285 e succo modif. e integr.;
VISTO il D. L.vo 15 Novembre 1993, n.
507;
VISTA la Legge 24 Novembre 1981, n. 689;
VISTO l'art. 33 del
Regolamento del Corpo di Polizia Locale approvato con Delibera del c.c. in data 4 Luglio 2009;
ORDINA
l) E' fatto divieto a tutte le attività economiche e/o agli organismi non a scopo di lucro
"onlus", di effettuare in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio, affissione di
manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi o su qualsiasi altro supporto
murale o strutturale, deposito a terra negli spazi pubblici o aperti al pubblico, antistanti le abitazioni, condomini o
attività.
2) E' fatto divieto di conferire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli,
manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e/o negli androni delle abitazioni
private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e,comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.
3) E'
fatto divieto di·'distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri dei
veicoli in movimento in prossimità delle intersezioni.
4) E' fatto divieto di lanciare, su tutto il
territorio comunale, volantini, buoni-sconto, biglietti omaggio e materiale similare.
5) E' consentita, se
svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di depliant commerciali "porta a porta" intesa
esclusivamente quale deposito nella cassetta della posta dei residenti e/o condominiali. Laddove le cassette postali o
per uso pubblicitario fossero ubicate all'esterno degli immobili privati o condominiali, la distribuzione potrà
avvenire solamente ove queste ultime siano chiuse da ogni lato e dotate di serratura, idonee a contenere per dimensioni e
quantità detti materiali. AI pari di altra corrispondenza, i volantini non devono essere asportati da terzi ovvero
fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse.
6) E' fatto divieto agli amministratori condominiali e a tutti i
cittadini di ubicare sulle facciate esterne e/o sui muri di recinzione dei propri immobili "cassette postali o per
materiali pubblicitari" diverse dalle caratteristiche riportate al punto precedente ..
Per le cassette
difformi, già installate è concesso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza
per rimuoverle o sostituirle.
7) Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, dovranno
segnalare almeno tre giorni prima al Comando di P.L., la data di inizio delle operazioni e l'itinerario che seguiranno
nella distribuzione dei volantini.
8) In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose e
celebrative(regolarmente autorizzate) e durante il mercato settimanale, potranno essere distribuiti volantini,
nell'ambito di tali manifestazioni, ai cittadini che dimostrino interesse a riceverli.
AVVERTE
Che i trasgressori della presente Ordinanza, attività economiche commissionarie
e/o beneficiarie della pubblicità riportata sul volantino, personale reclutato, amministratori condominiali e/o
cittadini proprietari degli immobili dotati di "cassette postali e/o pubblicitarie" non conformi, saranno
soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo,
al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per le attività economiche e/o agli
organismi non a scopo di lucro "onlus" commissionari e/o beneficiari della pubblicità: sanzione
amministrativa pecuniaria da € 206,00 (euro DUECENTOSEIIOO) a € 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/OO)
oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
b) per il personale che diffonde volantini
e/o affigge manifesti; sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/OO) a € 500,00 euro
cinquecento/OO) oltre al
rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
c) per i
proprietari di immobili e/o amministratori condominiali: sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 euro
venticinque/00/9 a € 500,00 (euro cinquecento/OO) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi
Per i trasgressori dei suddetti obblighi è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.
16 della legge n. 689/81, da effettuars i entro 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla no tificazio ne de lla s te
s s a.
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all' Albo Pretorio, avviso
pubblico da affiggere sul territorio comunale e sul sito istituzionale dell' Ente.
Il Comando della P.L. e le
altre FF:OO. , sono incaricate dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all' esecuzione della presente
Ordinanza e dell' applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.
INFORMA
Che, ai sensi e per gli effetti dell' art. 3, cornma 4 della legge 7/08/1990 n. 241 e
ss.rnm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR PUGLIA-Sez. di Lecce previa notifica a
quest' Amministrazione entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della stessa all' Albo pretorio, oppure, in alternativa
ricorso straordinario al Capo dello Stato nelle forme di legge.
Il presente provvedimento
sostituisce ogni altra disposizione emanata con precedenti Ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.
E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la quale viene notificata a :
Comando Polizia Locale.............................................. S E D E
Comando Stazione Cc.
.......................................T R I C A S E
Comando Tenenza G. di F .................................T
R I C A S E
Società "Fraternità e Sistemi" ............................T R I C A S E
Tricase, 14 Novembre 2012
IL SINDACO
Ing. Antonio G. COPPOLA"