DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO.

Ordinanza Sindacale n.241 del 14.11.2012

Dettagli della notizia

L'URP comunica che il Sindaco del Comune di Tricase ha emanato, in data 14 novembre 2012, l'ordinanza

n.241, recante:"DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO", della quale, per opportuna conoscenza,

si trascrive di seguito un ampio

stralcio:


                                   

     "IL SINDACO


CONSIDERATO che la distribuzione

indiscriminata di manifesti, opuscoli e depliant nelle pubbliche vie, nelle piazze, negli androni dei condomini, nei

contenitori privi di chiusura sporgenti su suolo pubblico, sui veicoli in sosta e quelli in marcia incolonnati nelle

intersezioni stradali e su qualsiasi manufatto esposto in luogo pubblico, compresi i pali della pubblica illuminazione,

gli alberi e la segnaletica stradale è causa di un abnorrne deposito di rifiuti di difficile raccolta, dell'

imbrattarnento del suolo pubblico e dell' occlusione delle caditoie;

PRESO ATTO

altresì che, il perdurare del fenomeno genera conseguenze pregiudizievoli per l'ambiente, il decoro urbano, per

la pubblica e privata incolurnità, per l'igiene pubblica, nonché un aggravio di spesa per

l'Amministrazione Comunale;

RITENUTO opportuno intervenire, per una corretta politica di

tutela ambientale e di decoro urbano, nonché salvaguardare l'igiene e la salute pubblica;



RITENUTO dover regolamentare l'attività di distribuzione dei depliant, opuscoli, volantini

e manifesti lungo tutte le strade del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L;



VISTO il D. L.vo 3 Aprile 2006, n. 152 e succo modif. e integr.;

VISTO

il D. L.vo 30.04.92 n. 285 e succo modif. e integr.;

VISTO il D. L.vo 15 Novembre 1993, n.

507;

VISTA la Legge 24 Novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 33 del

Regolamento del Corpo di Polizia Locale approvato con Delibera del c.c. in data 4 Luglio 2009;




                                              ORDINA






l) E' fatto divieto a tutte le attività economiche e/o agli organismi non a scopo di lucro

"onlus", di effettuare in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio, affissione di

manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi o su qualsiasi altro supporto

murale o strutturale, deposito a terra negli spazi pubblici o aperti al pubblico, antistanti le abitazioni, condomini o

attività.

2) E' fatto divieto di conferire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli,

manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e/o negli androni delle abitazioni

private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e,comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.

3) E'

fatto divieto di·'distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri dei

veicoli in movimento in prossimità delle intersezioni.

4) E' fatto divieto di lanciare, su tutto il

territorio comunale, volantini, buoni-sconto, biglietti omaggio e materiale similare.

5) E' consentita, se

svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di depliant commerciali "porta a porta" intesa

esclusivamente quale deposito nella cassetta della posta dei residenti e/o condominiali. Laddove le cassette postali o

per uso pubblicitario fossero ubicate all'esterno degli immobili privati o condominiali, la distribuzione potrà

avvenire solamente ove queste ultime siano chiuse da ogni lato e dotate di serratura, idonee a contenere per dimensioni e

quantità detti materiali. AI pari di altra corrispondenza, i volantini non devono essere asportati da terzi ovvero

fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse.

6) E' fatto divieto agli amministratori condominiali e a tutti i

cittadini di ubicare sulle facciate esterne e/o sui muri di recinzione dei propri immobili "cassette postali o per

materiali pubblicitari" diverse dalle caratteristiche riportate al punto precedente ..

Per le cassette

difformi, già installate è concesso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza

per rimuoverle o sostituirle.

7) Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, dovranno

segnalare almeno tre giorni prima al Comando di P.L., la data di inizio delle operazioni e l'itinerario che seguiranno

nella distribuzione dei volantini.

8) In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose e

celebrative(regolarmente autorizzate) e durante il mercato settimanale, potranno essere distribuiti volantini,

nell'ambito di tali manifestazioni, ai cittadini che dimostrino interesse a riceverli.




                                               AVVERTE




Che i trasgressori della presente Ordinanza, attività economiche commissionarie

e/o beneficiarie della pubblicità riportata sul volantino, personale reclutato, amministratori condominiali e/o

cittadini proprietari degli immobili dotati di "cassette postali e/o pubblicitarie" non conformi, saranno

soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo,

al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per le attività economiche e/o agli

organismi non a scopo di lucro "onlus" commissionari e/o beneficiari della pubblicità: sanzione

amministrativa pecuniaria da € 206,00 (euro DUECENTOSEIIOO) a € 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/OO)

oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

b) per il personale che diffonde volantini

e/o affigge manifesti; sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/OO) a € 500,00 euro

cinquecento/OO) oltre al

rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

c) per i

proprietari di immobili e/o amministratori condominiali: sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 euro

venticinque/00/9 a € 500,00 (euro cinquecento/OO) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi



Per i trasgressori dei suddetti obblighi è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.

16 della legge n. 689/81, da effettuars i entro 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla no tificazio ne de lla s te

s s a.




             

                                   DISPONE




Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all' Albo Pretorio, avviso

pubblico da affiggere sul territorio comunale e sul sito istituzionale dell' Ente.

Il Comando della P.L. e le

altre FF:OO. , sono incaricate dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all' esecuzione della presente

Ordinanza e dell' applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.




                                                INFORMA




Che, ai sensi e per gli effetti dell' art. 3, cornma 4 della legge 7/08/1990 n. 241 e

ss.rnm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR PUGLIA-Sez. di Lecce previa notifica a

quest' Amministrazione entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della stessa all' Albo pretorio, oppure, in alternativa

ricorso straordinario al Capo dello Stato nelle forme di legge.


Il presente provvedimento

sostituisce ogni altra disposizione emanata con precedenti Ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.



E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la quale viene notificata a :



Comando Polizia Locale.............................................. S E D E

Comando Stazione Cc.

.......................................T R I C A S E

Comando Tenenza G. di F .................................T

R I C A S E

Società "Fraternità e Sistemi" ............................T R I C A S E



Tricase, 14 Novembre 2012




                                    

                                    IL SINDACO 



                                                              Ing. Antonio G. COPPOLA"



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