Documenti analogici originali unici per i quali permane l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità  all'originale deve essere autenticata da un

notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.TABELLA A DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI...

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 07.06.13
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n.131 del 6 giugno 2013

Dettagli della notizia


L'URP  informa che nella Gazzetta Ufficiale n.131 del 6 giugno 2013, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013, con il quale sono stati individuati, nella allegato A, particolari tipologie di documenti analogici orginali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità  all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento infromatico, ai sensi dell'art.22, comma 5, del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni.


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