Domicilio digitale del cittadino

Articolo 4 del Decreto - legge 18 ottobre 2012, n.179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"),

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 23.10.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n.245 del 19 ottobre 2012 - Supplemento Ordinario n.194

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza si trascrive di

seguito il testo dell'articolo 4 del Decreto - legge 18 ottobre 2012, n.179 ("Ulteriori misure urgenti per la

crescita del Paese"), riguardante il Domicilio digitale del

cittadino.


 


                                  

            "Art. 4







                           Domicilio digitale del cittadino



1. Dopo l'articolo 3 del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Domicilio digitale del

cittadino). - 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni

cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalita' stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di

posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale.

2. L'indirizzo di cui al comma 1 e' inserito

nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai

gestori o esercenti di pubblici servizi.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita

l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalita' di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio

domicilio digitale da parte del cittadino, nonche' le modalita' di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o

esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.

4. A decorrere

dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione

o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano

con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non

puo' produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al

presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».



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