Domicilio digitale del cittadino
Articolo 4 del Decreto - legge 18 ottobre 2012, n.179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"),
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Per opportuna conoscenza si trascrive di
seguito il testo dell'articolo 4 del Decreto - legge 18 ottobre 2012, n.179 ("Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese"), riguardante il Domicilio digitale del
cittadino.
"Art. 4
Domicilio digitale del cittadino
1. Dopo l'articolo 3 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Domicilio digitale del
cittadino). - 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni
cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalita' stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di
posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale.
2. L'indirizzo di cui al comma 1 e' inserito
nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai
gestori o esercenti di pubblici servizi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalita' di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio
domicilio digitale da parte del cittadino, nonche' le modalita' di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o
esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.
4. A decorrere
dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione
o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano
con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-
bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non
puo' produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».