DPR 495/92m art.381, comma 3, modificato dal DPR 610/96-Contrassegno invalidi civili(contrassegno H)-approvazione linee guida per criteri valutativi-legali relativi al riconoscimento della "deambulazione

sensibilmente ridotta" ai fini del rilascio del contrassegno H - approvazione modulistica per richiesta e per relativo rilascio certificazione medica della ASL.Deliberazione della Giunta Regionale...

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L'URP  rende noto che la Giunta Regionale ha adottato la deliberazione n.1682 del 26 luglio 2011, avente ad

oggetto:"DPR 495/92m art.381, comma 3, modificato dal DPR 610/96-Contrassegno invalidi civili(contrassegno

H)-approvazione linee guida per criteri valutativi-legali relativi al riconoscimento della "deambulazione

sensibilmente ridotta" ai fini del rilascio del contrassegno H - approvazione modulistica per richiesta e per

relativo rilascio certificazione medica della ASL."


 


Definizione del

“contrassegno invalidi” (contrassegno H)


 Il “contrassegno

invalidi” rappresenta l’autorizzazione che il Sindaco rilascia appositamente, previo specifico accertamento

sanitario, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di

deambulazione sensibilmente ridotta; il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno

specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale (DPR 495/92 art.381 comma 2).

Il contrassegno

si definisce “permanente” quando ha durata di 5 anni; alla scadenza dei 5 anni il rinnovo avviene mediante

esibizione, presso i competenti uffici comunali, del certificato rilasciato dal medico curante che attesti la permanenza

delle patologie che hanno consentito il primo rilascio (DPR 495/92 art.381 comma 3).

Il contrassegno si

definisce “temporaneo” quando viene rilasciato a persone invalide a tempo determinato in conseguenza di

infortunio o per altre cause patologiche; le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono le stesse del

contrassegno permanente, ma la certificazione medica attestante la deambulazione sensibilmente ridotta deve specificare

il presumibile periodo della durata dell’invalidità. Tale certificazione, inoltre, deve essere rilasciata,

di norma, entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. Alla scadenza, per il rinnovo eventualmente necessario, occorre

effettuare nuovamente la visita medico-legale attestante la deambulazione sensibilmente ridotta (DPR 495/92 art.381 comma

4).

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