Dsmissioni immobili

Art.27 del Decreto-legge 6.12.2001 n.201, convertito in legge 22.12.2011, n.124 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità  e il consolidamento dei conti pubblici")

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 11.01.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale del 27.12.2011

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 27 del Decreto-legge 6.12.2001 n.201,

convertito in legge 22.12.2011, n.124 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento

dei conti pubblici"):







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nbsp;               Dismissioni immobili

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1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' inserito il seguente articolo:

«Art. 33-bis.

(Strumenti

sussidiari per la gestione degli immobili pubblici).

1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e

alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprieta' dei Comuni, Province, Citta' metropolitane, Regioni,

Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonche' dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali, il

Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi del presente decreto, iniziative

idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza pubblica, di societa', consorzi o fondi

immobiliari.

2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle iniziative di cui al presente articolo e'

promosso dall'Agenzia del demanio ed e' preceduto dalle attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 3 ter del 

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano

compresi immobili soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi

da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del demanio procede alla convocazione di una conferenza

dei servizi di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei termini e con i

criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la procedura di individuazione degli immobili di cui al presente comma,

i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. Le risposte positive costituiscono

intesa preventiva all'avvio (( delle iniziative )). In caso di mancata espressione entro i termini anzidetti, la

proposta deve essere considerata  inattuabile.

3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo

prevedano forme societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero dell'economia e delle finanze -

Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprieta' dello Stato in qualita'

di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. L'Agenzia del demanio individua, attraverso procedure di evidenza

pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle attivita' relative

all'attuazione del presente articolo, puo' avvalersi di soggetti specializzati nel settore, individuati tramite

procedure ad evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma

dovra' avvenire nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate in forma societaria sono

soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria, con le modalita' previste dall'articolo 12

della legge 21 marzo 1958, n. 259.

4. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del

demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge, e da un atto contenente a pena di nullita' i diritti e

i doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, la definizione delle

modalita' e dei criteri di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo l'attribuzione delle spese sostenute, in

quota proporzionale, tra i soggetti partecipanti.

5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione nelle

iniziative concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829,

primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti

reali si applicano

le leggi generali e speciali vigenti. Alle iniziative di cui al presente articolo, se costituite in forma di societa',

consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui

fondi comuni di investimento immobiliare.

6. L'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente

articolo e' compatibile con i fondi disponibili di cui all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



7. (( I commi 1 e 2 )) dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono cosi' sostituiti:

"1. Per procedere al riordino,

gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonche' di

societa' o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo

individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e

uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie

funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il piano delle

alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti

immobili di proprieta' dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra

quelli che insistono nel

relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina

la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-

artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti competenti, i quali

si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta

classificazione e' resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica

dell'atto di deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni

e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di

entrata in vigore (( della presente disposizione )), disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del

consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni,

nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformita'

agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90

giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge

28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui ((

al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 )) dell'articolo 7 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".»

2. Dopo

l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001,

n. 410, e' aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-ter.

(Processo di valorizzazione degli

immobili pubblici).

1. L'attivita' dei Comuni, Citta' metropolitane, Province, Regioni e dello Stato, anche

ai fini dell'attuazione del presente articolo, si ispira ai principi di cooperazione istituzionale e di 

copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante intese e accordi procedimentali, prevedendo, tra l'altro,

l'istituzione di sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione, la coerenza e

la riduzione dei tempi delle procedure di pianificazione del territorio.

2. Al fine di contribuire alla

stabilizzazione finanziaria, nonche' per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale e

per garantire la stabilita' del Paese, il  Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la Provincia e i comuni

interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15

della legge 7 agosto 1990, n. 241, la formazione di "programmi unitari di (( valorizzazione territoriale ))"

per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprieta' della Regione stessa, della Provincia e dei

comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonche' degli

immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali

programmi unitari di valorizzazione territoriale non coinvolgano piu' Enti territoriali, il potere d'impulso puo'

essere assunto dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi unitari di valorizzazione siano riferiti ad

immobili di proprieta' dello Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il potere d'impulso e' assunto,

ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 (( del presente decreto, dal )) Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia

del demanio, concordando le modalita' di attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.

3.

Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione,

nonche' di leale collaborazione tra le istituzioni, lo Stato partecipa ai

programmi di cui al comma 2

coinvolgendo, a tal fine, tutte le Amministrazioni statali competenti, con particolare riguardo alle tutele differenziate

ove presenti negli immobili coinvolti nei predetti programmi, per consentire la conclusione dei processi di

valorizzazione di cui al presente articolo.

4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo il

Ministero dell'economia e finanze - Agenzia del demanio e le strutture tecniche della Regione e degli enti locali

interessati possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le azioni, gli strumenti,

le risorse, con particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare

pubblico, che saranno oggetto di sviluppo nell'ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale,

eventualmente costituendo una struttura unica di attuazione del programma, anche nelle forme di cui all'articolo 33 bis

del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. I

programmi unitari di valorizzazione territoriale sono finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi certi,

autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei  limiti e dei principi generali di cui al

presente articolo, un processo di valorizzazione unico dei predetti immobili in coerenza con gli indirizzi di sviluppo

territoriale e con la programmazione economica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di

riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche' per incrementare le

dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di

valorizzazione territoriale disciplinati (( dal presente articolo )), i beni gia' inseriti in programmi di

valorizzazione di cui decreto ministeriale  richiamato al comma 5 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 28

maggio 2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta gia' avviati e quelli per i quali, alla data di entrata in vigore

(( del presente articolo )), risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno che i soggetti

sottoscrittori concordino congiuntamente per l'applicazione della presente disciplina.

6. Qualora sia

necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di

cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di

un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' in base alla

relativa legge regionale di regolamentazione della volonta' dei soggetti esponenziali del

territorio di

procedere alla variazione di detti strumenti di pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti, anche in qualita'

di mandatari da parte degli enti proprietari, che sono  interessati all'attuazione del programma.

7.

Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma 6, puo' essere attribuita agli enti locali interessati dal

procedimento una quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli immobili valorizzati se di

proprieta' dello Stato da corrispondersi a

richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o in parte, anche

come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione. Qualora tali immobili, ai fini di una loro

valorizzazione, siano oggetto di concessione o locazione onerosa, all'Amministrazione comunale e' riconosciuta una

somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi  dell'articolo 16

del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali per l'esecuzione delle opere necessarie alla

riqualificazione e riconversione, che il concessionario o il locatario corrisponde all'atto del rilascio o

dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per l'attribuzione di tali importi e' definita

nell'accordo stesso, in modo commisurato alla complessita' dell'intervento e alla riduzione dei tempi del procedimento

e tali importi sono finalizzati all'applicazione dei commi da 138 a 150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,

n. 220. I suddetti importi sono versati all'Ente territoriale direttamente al momento dell'alienazione degli immobili

valorizzati.

8. L'accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data della sua

promozione. Le Regioni possono disciplinare eventuali ulteriori modalita' di conclusione del predetto accordo di

programma, anche ai fini della celere approvazione della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e dei

relativi effetti, della riduzione dei termini e delle semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si

impegnano ad attuare, al fine di accelerare le procedure, delle modalita' di superamento delle criticita', anche

tramite l'adozione  di forme di esercizio dei poteri sostitutivi previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, nonche' ogni altra modalita' di definizione del procedimento utile a garantire il rispetto del termine di 120

giorni anzidetto. Qualora l'accordo non sia concluso entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente della

Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si

devono concludere entro i successivi 60 giorni, acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni

da parte delle Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione territoriale. Il programma unitario

di valorizzazione territoriale, integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte di adeguamento e prescrizioni

viene ripresentato nell'ambito del procedimento di conclusione dell'accordo di programma. La ratifica dell'accordo di

programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove ne ricorrano le condizioni, puo' assumere l'efficacia di cui al

comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

9. Il Presidente

della Giunta Regionale, le Provincie e i comuni, ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di

valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno o piu' accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le

attivita' culturali, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per

supportare la formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale, identificando gli elementi vincolanti per

la trasformazione dei beni immobili, in coerenza con la sostenibilita' economica-finanziaria e attuativa del programma

stesso.

10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione delle tutele di natura storico-

artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell'ambito  dell'accordo di cui

al comma 6, unificando tutti i procedimenti previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale

espressione non avvenga entro i termini stabiliti nell'accordo di programma, il Ministro per i beni e le attivita'

culturali puo' avocare a se' la determinazione, assegnando alle proprie strutture centrali un termine non superiore a

30 giorni per l'emanazione dei pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche proponendo

eventuali adeguamenti o prescrizioni per l'attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale.

/>
Analoga facolta' e' riservata al Ministro per l'ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per i profili

di sua competenza.

11. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' possibile avvalersi di quanto

previsto negli articoli 33 e 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2011, n. 111 e delle procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli

studi di fattibilita' e delle azioni di supporto dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, l'Agenzia del

demanio, anche in  cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni, puo' provvedere a valere sui propri

utili di gestione ovvero sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni

immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del

patrimonio immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata.

/>
12. In deroga a quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2, per la valorizzazione degli immobili in uso al

Ministero della difesa, lo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della

Provincia, nonche' con gli Organi digoverno dei comuni, provvede alla individuazione delle ipotesi didestinazioni d'uso

da attribuire agli immobili stessi, in coerenzacon quanto previsto dagli strumenti territoriali e urbanistici.

/>
Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto di riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il

Presidente della Provincia promuove un accordo di programma ai sensi

dell'articolo 34 del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, anche ai sensi della relativa legislazione regionale applicabile. A tale accordo di programma

possono essere applicate le procedure di cui al presente articolo.

13. Per garantire la conservazione, il

recupero e il riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea alle finalita' di difesa dello Stato e'

consentito, previa intesa con il Comune e con l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello

strumento della concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle

volumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera c) (( del comma 1 )) dell'articolo 3 del d.P.R. 6

giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e possono, eventualmente, essere monetizzati gli oneri di

urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma prevista nel predetto articolo 3-bis, e' rimessa al Comune, per la

durata della concessione stessa, un'aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il concessionario, ove richiesto, e'

obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di concessione o di locazione. Nell'ambito degli

interventi previsti per la concessione dell'immobile possono essere concordati con l'Amministrazione comunale

l'eventuale esecuzione di opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi pubblici dei beni stessi,

nonche' le modalita' per il rilascio delle licenze di esercizio delle attivita' previste e delle eventuali ulteriori

autorizzazioni amministrative.».

3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo

le parole «a vocazione agricola» sono inserite le seguenti parole «e agricoli, anche su segnalazione

dei soggetti interessati,»

3-bis.All'articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le

parole «terreni alienati» sono inserite le seguenti «ai sensi del presente articolo»

3

-ter.All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' aggiunto il seguente periodo: «Il prezzo

dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma e' determinato sulla base di valori

agricoli medi di cui al D.P.R. 8

giugno 2001, n. 327.»

3-quater. All'articolo 7, comma 4,

della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole «i comuni» sono aggiunte le seguenti «, anche su

richiesta dei soggetti interessati»

3-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011,

n. 183, le parole «aventi destinazione agricola» sono sostituite dalle seguenti: «a vocazione agricola

e agricoli»

4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «c)

stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle

predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili

locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilita' e onere. A

decorrere dal 1o gennaio 2011, e' nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio,

fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la

protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato

di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo unico destinato alle spese

per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle

risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell'economia

e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il

pagamento dei canoni di locazione.» sono sostituite dalle seguenti:

«c) rilascia alle predette

amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorche'

sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E' nullo  ogni contratto di locazione stipulato dalle predette

amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli

stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della

sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i

contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere per

l'uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare

all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e

di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente

Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.».

5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

/>
a) al comma 2, le parole «1° gennaio 2012» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «1°

gennaio 2013»;

b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «limiti stabiliti dalla normativa

vigente,» sono inserite le seguenti «dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia

del demanio che ne assicurera' la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi

siano ricompresi nel piano generale degli interventi.»

c) al comma 8, dopo le parole «manutenzione

ordinaria e straordinaria» le parole «si avvale» sono soppresse e sono inserite le seguenti parole

«puo' dotarsi di proprie professionalita' e di strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi

oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia

del demanio puo' avvalersi».

6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'

abrogato e, conseguentemente, al comma 441 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole

«nonche' agli alloggi di cui al comma 442» sono soppresse.

7. (( All'articolo 1, comma 1 )),

lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 396, le parole «nonche' definire organicamente il piano di

localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il

conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici» sono soppresse.

7-bis.Il comma 4

dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato.

7-ter. I commi 208 e 209 dell'art. 1

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

7-quater. Al comma 4 dell'articolo 3 del DPR 27 aprile

2006, n. 204, e' soppressa la lettera h).

8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010,

n. 85: sono soppresse le parole «In sede di prima applicazione del presente decreto»; le parole

«entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole: «presentazione della

domanda di trasferimento».

9. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari

presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia puo' individuare beni immobili statali, comunque in uso

all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e

privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti

penitenziari. Nel caso in cui gli immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari siano da edificare i soggetti di

cui al precedente periodo non devono essere inclusi nella lista delle Amministrazioni Pubbliche redatta dall'ISTAT ai

sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono

effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di

contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

/>
10. Per le finalita' di cui al comma 9, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione

penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili gia' esistenti o da

edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare.

11. Il Ministero

della giustizia affida a societa' partecipata al 100% dal (( Ministero dell'economia e delle finanze, in qualita' di

centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture di cui al decreto legislativo )) 12 aprile 2006, n. 163, il compito di provvedere alla stima dei costi, alla

selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate  dai soggetti di

cui al comma 9, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.

12. Per

l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali

variazioni degli strumenti urbanistici, (( la centrale di committenza di cui al )) comma 11 puo' convocare una o piu'

conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.

/>
13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure previste dal presente articolo sono oggetto di permuta con

immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A

tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o piu' decreti i beni immobili

oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:

a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate dal

Ministero della giustizia, che puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o

dell'Agenzia del Territorio e/o della centrale di committenza di cui al comma 11;

b) la determinazione del

valore degli immobili oggetto di dismissione e' effettuata con decreto del Ministero della giustizia, previo parere di

congruita' emesso dall'Agenzia del Demanio, che

tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo;

/>
c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attivita' culturali l'elenco degli immobili

da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attivita'

culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla

verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a

tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al

decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della

relativa condizione costituisce dichiarazione ai  sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le

autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza.

Qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le

autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice,

parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;

d) gli immobili da dismettere sono individuati

con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio

disponibile dello Stato;

e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle

conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, la centrale di committenza di cui al comma 11 puo' convocare una o

piu' conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;



f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione puo' essere negata per

sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

g) eventuali disavanzi di valore tra i

beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio

dello Stato per una quota pari al 80 per cento. La restante quota del 20 per cento e' assegnata agli enti territoriali

interessati alle valorizzazioni.

14. Gli oneri economici derivanti dalle attivita' svolte dalla societa'

indicata nel (( comma 11 )), in virtu' del presente articolo sono posti a carico dei soggetti che risulteranno

cessionari dei beni oggetto di valorizzazione e/o dismissione.

15. I soggetti di cui al comma 9, in caso di

immobili di nuova realizzazione, devono assumere a proprio carico gli oneri di finanziamento e di costruzione. Devono

altresi' essere previste forme  di penalita' a carico dei medesimi soggetti per la realizzazione di opere non

conformi alla proposta.

16. In considerazione della necessita' di procedere in via urgente all'acquisizione

di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti (( commi  12 e

13, lettera )) e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai

medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma

comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale

entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.



17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di

Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto dei commi da 9

a 16."









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