Elezioni amministrative- Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia - Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 - Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Quinta -
N. 01193/2012 del 31 gennaio 2012 - 01 marzo 2012. - Inapplicabilità dell'art. 32 bis ai cittadini delia U.E. che presentano domanda di votare oltre il termine previsto dalla legge
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L'URP comunica che il Ministero
dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, ha
emanato la circolare n.7/2012 avente ad oggetto: "Elezioni amministrative- Partecipazione al voto dei
cittadini dell'Unione europea residenti in Italia - Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 - Sentenza del Consiglio
di Stato - Sezione Quinta - N. 01193/2012 del 31 gennaio 2012 - 01 marzo 2012. - Inapplicabilità dell'art. 32 bis
ai cittadini delia U.E. che presentano domanda di votare oltre il termine previsto dalla legge"; tale
circolare è stata trasmessa, tra gli altri, ai Prefetti della Repubblica.
Per opportuna conoscenza si
trascrive di seguito un ampio stralcio della stessa.
"In vista delle prossime elezioni
amministrative si richiamano Ie disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, recante la
disciplina delle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione
europea residenti in Italia, alia luce del piu recente orientamento espresso in materia dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale.
Come noto, in base al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, recante
attuazione delle disposizioni dettate dalla direttiva 94/S0/CE, gli elettori di altro Paese dell'Unione europea
residenti in Italia che intendono esercitare il diritto di elettorato attivo in occasione delle elezioni comunali e
circoscrizionali, devono presentare presso il comune di residenza ¬ove non I'abbiano gia fatto nello stesso o
in altro comune italiano - domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta istituita presso lo stesso
comune entro il quinto giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e
cioe, con riferimento alle elezioni amministrative, fissate per il 6 e 7 maggio 2012, entro martedi 27 marzo
2012.
In proposito, si rappresenta che il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta), con recentissima sentenza n. 01193/2012 del 31 01. 2012 - 01.03.2012, ha sancito, in estrema sintesi,
I'inapplicabilità delia procedura di ammissione al voto prevista dall'art. 32 bis del d.P.R. n. 223/1967
ai cittadini dell'Unione europea che presentano domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta dopo iI
suddetto termine di legge del quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei
comizi.
Si evidenzia quindi che, a differenza di quanto rappresentato in precedenti circolari, tale
termine di presentazione della domanda (che si ripete scadrà martedi 27 marzo 2012) deve
essere considerato avere carattere perentorio, non potendosi piu accogliere Ie domande presentate oltre tale
termine.
Pertanto, appare particolarmente importante che Ie SS.LL. sensibilizzino immediatamente i Sindaci dei
comuni interessati affinchè - con ogni mezzo idoneo, ivi comprese lettere personali dirette ai comunitari non
iscritti nelle apposite liste aggiunte ¬provvedano a vista alla massima pubblicizzazione delle disposizioni dettate
dal decreto legislativo n. 197/1996 e della perentorietà del termine del 27 marzo 2012 per Ie elezioni fissate il
6 e 7 maggio 2012, ai fini della presentazione delle domande di iscrizione nelle liste aggiunte.
Le SS.LL.
vorranno inoltre dare immediata notizia dei contenuti della presente circolare, per il tramite dei sindaci, anche ai
segretari comunali, agli ufficiali elettorali, ai presidenti delle Commissioni e sottocommissioni elettorali
circondariali ed aile forze politiche locali, dandone la massima diffusione con ogni mezzo ritenuto idoneo (anche a mezzo
appositi comunicati stampa) esercitando altresì particolare vigilanza sul tempestivo e corretto adempimento,
attraverso gli uffici elettorali provinciali.
Si resta in attesa di un cortese cenno di
assicurazione."