Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio della Regione Puglia del 28 e 29 marzo 2010

Come si vota

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito l'articolo 7 della

legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 ("Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta

regionale"),  nel quale viene indicato nel dettaglio come si vota:  







/>
                                                                                                                " Art.7

/>
                                                                                         (Scheda elettorale)



1. La scheda per l'elezione

del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati

alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista

o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla

carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

Nel caso in cui l' elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche

a favore del candidato Presidente a essa collegato.



2. Ciascun elettore può altresì votare per un

candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo

rettangolo.



3. Ciascun elettore può esprimere inoltre un solo voto di preferenza per un candidato

della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.



/>
4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo.

L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità  di confusione tra più candidati.



/>
5. In caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza al candidato, il voto viene attribuito alla

lista del candidato prescelto e al candidato medesimo.



6. Qualora il candidato Consigliere non sia

designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, sarà  ritenuto valido il

voto di lista, se espressamente votata.



7. Se l' elettore non ha indicato alcun contrassegno di

lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla

quale lo stesso appartiene.



8. Se l' elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha

espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui

appartiene il candidato indicato.



9. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato

Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e

nulli i voti di lista. "

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su