Erogazione da parte elle farmacie, di attività  di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti rel...

a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.Decreto 8 luglio 2011 del Ministero della Salute

Dettagli della notizia

L'URP  informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011,

è stato pubblicato il decreto 8 luglio 2011 del Ministero della Salute, recante:" Erogazione da parte

elle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento

delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di

assistenza specialistica ambulatoriale."


 


Per opportuna conoscenza, si trascrive

di seguito il testo dell'articolo 2 del suindicato decreto che si occupa del campo di

applicazione.


 


             &n

bsp;                   &nb

sp;                  "

Art.

2


                &nbs

p;                   

Campo di applicazione




1. Nel rispetto del modello organizzativo regionale, Ie farmacie,

attraverso la postazione dedicata, possono operare quali canali di accesso al Sistema CUP per prenotare prestazioni di

assistenza specialistica ambulatoriale presso Ie strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedere al

pagamento delle relative quote di partecipazione alIa spesa a carico del cittadino e ritirare i relativi referti.

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2. Sono esclusi dai servizi di cui al comma 1:


 a) Ie prestazioni prescritte su ricettario

non del Serviziosanitario nazionale;

b) gli esami di laboratorio ad accesso diretto;

c) Ie urgenze di

primo e secondo livello;

d) Ie prestazioni per cui sia chiaramente indicata

sull'applicazione

collegata al sistema CUP, una diversa modalita' di prenotazione.

3. I servizi di cui al comma 1 saranno resi

sulla base di specifiche convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9,

delIa legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlati accordi di livello regionale. Gli accordi nazionali e gli accordi

regionali fissano altresi' i requisiti richiesti aIle farmacie per la partecipazione aIle attivita' di cui al comma 1.

"



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