Esenzione dal ticket per limiti di reddito ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 19 febbraio 2008 n.1

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CERTIFICAZIONE PER L'ESENZIONE DAL TICKET PER LIMITI DI REDDITO  AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA L.R. 19 FEBBRAIO 2008 N.1




A partire dal 1° ottobre 2008 entrerà in vigore la nuova modalità di determinazione dell'esenzione dal pagamento del ticket sulle prestazioni specialistiche sulla base del reddito.

Coloro i quali ritengono di aver diritto all'esenzione per motivi reddito devono recarsi allo sportello del proprio Distretto di appartenenza e ritirare il modulo, da compilare in ogni sua parte e da corredare con la documentazione eventualmente richiesta (dichiarazioni dei redditi, certificati di iscrizione ai Centri per l'impiego, libretto di pensione, ecc.).

Le categorie per le quali la Legge Regionale riconosce il diritto all'esenzione dal ticket per reddito sulle prestazioni specialistiche sono le seguenti:


E01 a) età superiore a 65 anni (dal primo giorno successivo al compimento del 65° anno) con reddito familiare inferiore a Euro 36.151,98;

b) minori di età inferiore a 6 anni (5 anni + 364 giorni), appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a Euro 36.151,98.


E02 a) disoccupato iscritto negli elenchi anagrafici dei Centri per l'Impiego, appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo per l'anno precedente inferiore a Euro 8.263,31

incrementato fino a Euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori Euro 516,46 per ogni figlio a carico;

b) familiare a carico del disoccupato con gli stessi requisiti del punto a).

E03 titolare di pensione sociale/assegno sociale.

E04 titolare di pensione al minimo di età superiore a 60 anni ed appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a Euro 8.263,31 incrementato fino a Euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori Euro 516,46 per ogni figlio a carico.

Dall'analisi della domanda di esenzione presentata da ciascun assistito, la ASL assegna il codice di esenzione, rilasciando il certificato definitivo riportante uno dei codici previsti vale a dire:

E01 E02 E03 E04

Nel caso in cui risulti che l'assistito non ha diritto all'esenzione, non verrà rilasciato alcun certificato.

Per il tempo necessario affinché vengano espletate le procedure idonee al rilascio delle certificazioni definitive, la ASL ha la possibilità di rilasciare un certificato provvisorio che ha validità temporanea dal 1 ottobre 2008 al 31 ottobre 2008. Tale certificato provvisorio viene rilasciato sulla base dell'autocertificazione prodotta dall'assistito, resa nei modi e nelle forme di legge, presente sullo stesso modulo di domanda.

Pertanto, a partire dal 1° ottobre 2008, gli assistiti recandosi presso il proprio medico di base o presso il proprio pediatra devono obbligatoriamente esibire il certificato di esenzione (quello definitivo se già in possesso, oppure quello provvisorio).

In ogni caso sino alla data del 30 settembre 2008 rimangono valide le vecchie modalità di determinazione dell'esenzione per reddito per prestazioni specialistiche (autocertificazione con firma da apporre sul retro della ricetta) e pertanto agli assistiti sino a quella data non è richiesto alcun nuovo adempimento.

Gli assistiti che già beneficiano di altra esenzione dal pagamento del ticket sulle prestazioni specialistiche (con i codici di esenzione di cui all'allegato prospetto), non sono tenuti a presentare alcuna domanda.

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