Farmacie

Art. 32 del Decreto - Legge 6 dicembre 2011, n.201, recante:" Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici"

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Per opportuna

conoscenza della Cittadinanza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 32 del Decreto - Legge 6 dicembre 2011,

n.201, recante:" Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici".

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1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi

commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila

abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei

requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la

conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato

entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere venduti anche i medicinali di cui

all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei

medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive

modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Con il medesimo

decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attivita' sui quali sono assicurate le

funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.

2. Negli esercizi commerciali di cui

all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5,

nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di

garantire l'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura

al pubblico che di chiusura.

3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di

produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e

parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantita' ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica

commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

4. E' data facolta' alle

farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con

modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico su tutti i

prodotti venduti, purche' gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti

gli acquirenti.

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