Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010
Dettagli della notizia
L'URP informa che nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
aprile 2010, avente ad oggetto:"Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno
finanziario 2010."
Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1 del suddetto
decreto.
"Art. 1
Finalità
e soggetti ai quali può essere destinato il cinque per mille per l'anno finanziario 2010
1. Per
l'anno finanziario 2010, con riferimento aIle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla base
dei criteri e delle modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2006, n. 22, fermo quanta gia' dovuto dai contribuenti a titolo d'imposta sui
redditi delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alIa scelta
del contribuente aIle seguenti finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni
di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti
dall'art. 7, delIa legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori
di cui all'art. 10, comma I, lettera a), del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b)
finanziamento delIa ricerca scientifica e dell'universita';
c) finanziamento delIa ricerca sanitaria;
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d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno aIle
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una
rilevante attivita' di interesse sociale.
2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alIa legge
20 maggio 1985, n. 222.
3. La scelta di destinazione del cinque per mille di cui al presente decreto e quella
dell'otto per mille non sono in alcun modo alternative fra loro.