Finanziamenti per interventi di edilizia scolastica - Fondi immobiliari

Direttiva 26 marzo 2013 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università  e della Ricerca

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 08.04.13
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n.81 del 6.4.2013

Dettagli della notizia


L'URP  informa che nella Gazzetta Ufficiale n.81 del 6 aprile 2013, è stata pubblicata la Direttiva 26 marzo 2013 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università  e della Ricerca recante:"Finanziamenti per interventi di edilizia scolastica - Fondi immobiliari", della quale per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli 1 e 2.



 



                                                                 "Art.1



1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse integralmente richiamate nel presente dispositivo, la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio provvede ad assegnare agli Enti locali e alle Regioni, nel limite complessivo di euro 38 milioni a valere sulle risorse iscritte quali residui di stanziamento ai sensi dell'art. 275 comma 1 lettera f) del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 nei capitoli 7545, 7625, 7645, 7785 dello stato di previsione di questo Ministero, secondo le modalita' sotto indicate ed entro i limiti della presente direttiva, appositi contributi dedicati a cofinanziare interventi di edilizia scolastica, come di seguito specificati, da realizzarsi tramite lo strumento del fondo immobiliare.

2. Sono ammessi ai contributi gli interventi finalizzati alla rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, destinato all'istruzione statale, comprensivi anche di interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici, da realizzarsi attraverso lo strumento del fondo immobiliare, costituito da una Societa' di Gestione del Risparmio appositamente individuata dall'Ente locale o dalla Regione con procedure ad evidenza pubblica, a cui saranno conferiti e/o apportati immobili da valorizzare, aree pubbliche per nuove costruzioni ed ogni eventuale ulteriore cofinanziamento.

3. Ai fini dell'accesso ai suddetti contributi, a pena di decadenza, gli Enti locali/Regioni devono presentare espressa richiesta, sottoscritta dal rispettivo rappresentante legale esclusivamente all'indirizzo di PEC: dppr@postacert.istruzione.it entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, specificando l'importo del contributo richiesto ed inviando il modello di protocollo di intesa, allegato A, debitamente compilato, nel quale dovranno essere espressamente indicati gli interventi da realizzare ed il relativo costo totale.

4. Il contributo e' concesso secondo lo stretto ordine cronologico di ricevimento delle richieste, come risultante dalla data e dall'orario della PEC, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per le finalita' di cui alla presente direttiva e, per ciascun Ente locale/Regione, non puo' eccedere il 25% del costo totale previsto per la realizzazione degli interventi ne' essere superiore a quanto richiesto e, comunque, superare l'importo complessivo di 5 milioni di euro.

5. Gli Enti locali e le Regioni che, a fronte di quanto indicato nei precedenti commi, hanno titolo al contributo, dovranno successivamente sottoscrivere con il MIUR, nel termine che sara' loro rispettivamente comunicato, il modello di protocollo di intesa di cui al precedente comma 3, vincolandosi in tal modo formalmente all'osservanza degli impegni in esso contenuti.


 



                                                                   Art. 2



1. Successivamente, con proprio decreto, pubblicato suI sito INTERNET www.istruzione.it, il Direttore generale per la politica finanziaria ed il bilancio indica agli Enti locali e aIle Regioni, che hanno sottoscritto i protocolli di intesa di cui al precedente art. 1, termini e modalita' per l'effettiva assegnazione ed erogazione dei contributi di cui alIa presente direttiva."


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