Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi.
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010
Dettagli della notizia
L'URP segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.227 del 28 settembre 2010, è stata pubblicata la direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010, avente ad oggetto:"Indirizzi interpretativi in materia
di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati
amministrativi."
Per opportuna consocenza, si trascrive di
seguito un ampio stralcio della stessa:
"IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
[...]
emana
la seguente direttiva:
1. Premessa
1.1.
L'art. 29, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto la
riduzione del trenta per cento delia spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e
altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, rispetto a quella sostenuta nel 2005. A tal fine, esso
stabilisce che «le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a
quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ».
Per realizzare le finalità di
contenimento delle spese, le disposizioni di cui ai successivi commi impongono alle amministrazioni statali di procedere
al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento
e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti devono tenere conto di taluni criteri, tra i quali
l'indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da
intendersi automaticamente soppresso (comma 2, lettera e-bis) .
Il successivo comma 2-bis (aggiunto dalla legge
di conversione) stabilsce che: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di
durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di
settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga
della durata della stesso ».
1.2. In prosieguo di tempo, è intervenuto l'art. 68 del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale si è proposto di favorire il completamento del
programma di riduzione degli organismi collegiali e degli altri organismi, già impostato dall'art. 29 del decreto legge
n. 223/2006, da attuarsi con la realizzazione, entro il triennio 2009-2011, della graduale riduzione di tali organismi
fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle
amministrazioni. Le norme dispongono quanto segue:
«1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis
dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi collegiali
operanti presso la pubblica amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali
organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle
amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del
2006 gli organismi collegiali:
istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od
atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di
particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalità ;
/>
istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai
regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di primo e secondo livello dell'amministrazione
presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di
servizi.
2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del
2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non
superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi
ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi
collegati alla presenza rispetto a quelli forfettari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei
contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.
3. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai
precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in
attuazione del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.
4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1
dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi
presenti istituiti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto-legge ».
1.3. Infine, l'art. 6 del
decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge n. 122/2010, al comma 1, primo periodo, ha previsto che:
/>
«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di
cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla
normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.
/>
2. Destinatari
La presente direttiva è destinata alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già destinatarie delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto
legge n. 223/2006, inclusi gli enti dalle stesse vigilati, presso le quali sono incardinati gli organismi collegiali
presi in considerazione della previgente normativa.
Alle amministrazione destinatarie sono fornite, qui di
seguito
indicazioni interpretative della disciplina attinente alla fattispecie, finalizzate al superamento di
difficoltà attuative dovute all'assenza di soluzioni normative di coordinamento tra le varie disposizioni susseguitesi
nella materia.
3. Indirizzi interpretativi delle disposizioni
L'art. 29, comma 2-bis, del decreto
legge n. 223/2006, come il successivo art. 68 del decreto legge n. 112/2008, recava misure di contenimento della spesa da
realizzarsi mediante il riordino degli organismi collegiali. Alle medesime finalita' sono, da ultimo, anche ispirate le
disposizioni dell'art. 6 del decreto legge n. 78/2010, le quali, sostanzialmente, danno contenuto alle indicazioni di
carattere prograrnmatico fornite dall' art. 68 del decreto legge n. 112/2008. Quest'ultimo ha infatti disposto che, ove
agli organismi collegiali interessati dalla disciplina venga riconosciuta l'utilità ai sensi del comma 2-bis dell'art.
29 del decreto-legge n. 223/2006, dovranno prevedersi «ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da
corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfettari od
omnicomprensivi ».
Da una lettura coordinata delle disposizioni, emerge che il principale obiettivo che si è
prefissato il legislatore è la riduzione della spesa pubblica, una componente della quale è rappresentata dalla spesa per
il funzionamento degli organismi collegiali. Il riordino, con conseguente riduzione di questi ultimi, costituisce,
pertanto, uno dei mezzi per raggiungere il fine della riduzione di spesa, talchè le norme che dispongono in tal senso
vanno lette in funzione del perseguimento di tale finalità .
In prosieguo di tempo, la novella del 2010, avendo
previsto che la partecipazione agli organi collegiali de quo è onorifica, fornisce una chiave interpretativa autentica
della voluntas espressa dalle previgenti disposizioni, nel senso che individua in concreto la reale portata del complesso
delle preesistenti disposizioni ed interviene, di conseguenza, sull'oggetto specifico dell'attenzione del precedente
legislatore, che era, sì, appuntata sugli organismi collegiali, ma in un'ottica che non li assumeva in riferimento nella
loro soggettività , bensì nella loro idoneità a produrre effetti di spesa.
La disposizione di cui all'art. 6
del decreto-legge n. 78/2010, in definitiva, focalizza l'attenzione sui soli effetti di spesa derivanti dal
funzionamento degli organi collegiali, senza preoccuparsi di ribadire che la graduale riduzione degli organismi
collegiali prevista dalle norme previgenti costituisce il principale meccanismo per la realizzazione di una riduzione
degli oneri pubblici.
L'assenza di un esplicito richiamo al procedimento di riduzione del novero degli
organismi collegiali, introdotto dalle norme precedenti, lascia ragionevolmente presumere che lo strumento, individuato
dal legislatore del 2006 come funzionale al contenimento della spesa pubblica, potrebbe risultare non più necessario a
questo fine, essendo quest'ultimo raggiungibile attraverso la soppressione degli emolumenti connessi alla partecipazione
agli organismi stessi.
E tuttavia, la mancanza di una espressa abrogazione delle preesistenti disposizioni
impone di valutare attentamente la coerenza sistematica dell'intero impianto e, in particolare, l'attuale utilità del
meccanismo di proroga previsto dal comma 2-bis dell'art. 29 e dai commi 2 e 3 dell'art. 68, alla luce di una disciplina
sopravvenuta che ha sancito, in via generale ed automatica, la gratuità della partecipazione agli organi collegiali.
Disciplina che ha così risolto, con una diversa e più radicale prospettiva, la problematica del contenimento dei costi di
funzionamento di siffatti organismi.
Venuta meno tale problematica, l'unica valenza di tale meccanismo d
proroga è da rinvenirsi nella previa effettiva valutazione da parte dei Ministri competenti della perdurante utilità di
organismi collegiali, le cui funzioni, gratuitamente esercitate, non possano essere soppresse o trasferite ad
amministrazioni svolgenti funzioni onogenee, ma appaiono tuttora rivestire carattere di attualità ed urilità nel pubblico
interesse.
In attesa di un intervento normativo finalizzato ad assicurare il coordinamento delle disposizioni
susseguitesi in subiecta materia, appare comunque necessario dettare, sulla base della linea ermeneutica individuata, le
opportune indicazioni alle Amministrazioni destinatarie.
4. Indicazioni attuative
4.1. Il riferimento
agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, contenuto nell'art. 6 del
decreto legge n. 78/2010, postula l'attuale npcessaria sopravvivenza di tali organismi, a seguito di (gia') irtervenuto
riconoscimento di loro perdurante utilità . Ovviamente, la partecipazione a tali organismi, dopo la loro proroga, non
può che essere onorifica, restando salve le esclusioni espressamente previste dallo stesso art. 6.
4.2. Gli
organismi collegiali, dei quali sia stata riconosciuta la perdurante utilità con proposta del Ministro competente
debitamente motivata ed inoltrata a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine di scadenza, debbono
ritenersi operanti in regime di proroga fino all'adozione dell'intervento normativo di coordinamento di cui sopra e,
comunque, non oltre il termine di due anni stabilito dall'art. 68, comma 2, del decreto legge n. 112/2008. In tal senso,
anche al fine di perseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa ed in osservanza del principio di
economia dei mezzi giuuridici, può ritenersi superata l'adozione del complesso procedimento di cui al comma 3 del
menzionato art. 68, attesa l'intervenuta gratuità della partecipazione a detti organismi. Resta comunque ferma la
necessità per le amministrazioni di verificare che sia assicurato il contenimento della spesa non inferiore a quello
conseguito in attuazione del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, trasmettendo i relativi dati al
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato.
4.3.Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, d'intesa con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, è incaricato di predispone, d'intesa
con i corrispondenti uffici legislativi del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, uno schema di provvedimento confermativo di coordinamento delle disposizioni vigenti in
materia di organismi collegiali delle pubbliche amministrazioni, diretto, tra l'altro, a fornire un'interpretazione
autentica delle medesime disposizioni in coerenza con la linea individuata dalla presente direttiva
La presente
direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. "