Indirizzi operativi per l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attività  svolte dalle Capitaneria di porto Guardia costiera."

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2010

Dettagli della notizia

L'URP segnala che nella Gazzetta

Ufficiale n.127 del 3 giugno 2010, è stata pubblicata la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio

2010, avente ad oggetto:"Indirizzi operativi per l'impiego delle organizzazioni di volontariato di

protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attività  svolte dalle Capitaneria di porto Guardia

costiera."







Si riporta di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5

-6-7-8-9-10-11 della suinidicata direttiva.  



/>
                                                                                                      "Art. 1



/>
                                                                                             Generalità 





1. Nell'esercizio delle

attivita' connesse ai compiti del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, le Autorita' marittime - in

relazione alle proprie esigenze istituzionali ed operative possono avvalersi, per lo svolgimento anche parziale di

attivita' rientranti nelle aree funzionali di impiego di cui al successivo art. 2, di quelle organizzazioni di

volontariato, iscritte nei registri tenuti dalle Amministrazioni regionali e provinciali e anche nell'elenco del

Dipartimento della protezione civile, che, avendone fatta richiesta, per il tramite dell'autorita' regionale di

protezione civile competente, siano state dalle stesse riconosciute ai fini dello svolgimento delle suddette attivita'.



Il rapporto di avvalimento viene formalizzato dall'Autorita' marittima, d'intesa con la competente

Regione/Provincia autonoma, anche a seguito della preliminare e condivisa pianificazione delle misure destinate a far

fronte ad eventuali altre emergenze per le quali, in ambito regionale, e' richiesto il supporto del volontariato. Tali

misure sono oggetto di apposite linee guida emanate ai sensi del successivo comma 7.

L'impiego delle

organizzazioni di volontariato delle quali e'

sancito l'avvalimento e' direttamente disposto, sul

strettamente operativo, dall'Autorita' marittima.

2. Al fine di permettere le dovute valutazioni di merito,

in relazione alle situazioni locali e contingenti, le organizzazioni di volontariato producono, unitamente alIa richiesta

di riconoscimento per il tramite dell'autorita' regionale di protezione civile competente, all'Autorita' marittima

competente per territorio un programma d'impiego che specifichi, tra l'altro, la consistenza numerica e la relativa

specializzazione degli appartenenti alle organizzazioni nonche' il complesso delle risorse strumentali disponibili in

termini di dotazioni, mezzi ed eventuali strutture e l'ambito di intervento territoriale.

3. Con proprio

provvedimento, l'Autorita' marittima, sentita la Regione competente, riconosce la capacita' dell'organizzazione di

volontariato che ne abbia fatta istanza, di operare sotto il proprio coordinamento, vigilanza e controllo.

4.

II riconoscimento della capacita' operativa di cui al comma 3 ha un'efficacia limitata alle sole aree funzionali

d'impiego che sono proprie dell'organizzazione ed e' reso sulla base di un pertinente programma a tal fine

predisposto, nell'ambito dei settori d'attivita', di cui al successivo art. 2.

5. II riconoscimento delle

organizzazioni di volontariato nelle attivita' marittime determina l'inserimento delle risorse disponibili, offerte e

programmate, nelle pianificazioni operative redatte dall'Autorita' marittima.

6. Le organizzazioni di

volontariato riconosciute operano sotto il coordinamento dell'Autorita' marittima per lo svolgimento anche parziale

delle attivita' di cui aIle aree funzionali e d'impiego, secondo la programmazione e sulla base delle esigenze definite

dalla stessa Autorita', la quale potra' impiegarle anche in attivita' di sensibilizzazione al rispetto delle regole

generali e di divulgazione delIa cultura del mare e dei compiti svolti dalla Guardia costiera, finalizzati a creare una

piu' solida coscienza marinara soprattutto nei piu' giovani.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore delIa direttiva, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ed il Dipartimento delIa protezione

civile, emanano, d'intesa con Ie Regioni/Province autonome, apposite linee guida per l'individuazione delle procedure

di attivazione delle organizzazioni di volontariato da impiegare per Ie finalita' delIa presente direttiva, tramite la

competente autorita' di protezione civile regionale, nonche' Ie modalita' di finanziamento degli interventi delle

organizzazioni e dell'adeguamento delle attrezzature e dei mezzi delle stesse da utilizzare per tali finalita'.

/>
II Comando generaIe del Corpo delle capitanerie di porto, ed il Dipartimento delIa protezione civile, emanano,

altresi', ciascuno per gli aspetti specialistici di rispettiva attribuzione, i pertinenti provvedimenti di carattere

tecnico/perativo, per l'attuazione delIa presente direttiva.

8. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi e

delle intese tra Ie Regioni e Ie Province autonome e il Corpo delle capitanerie di porto in materia di attivita' di

protezione civile che prevedano la partecipazione del Corpo aIle attivita' addestrative in ambito regionale con il

concorso delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Negli ambiti territoriali di operativita' dei

predetti accordi ed intese si applicano Ie specifiche procedure e modalita' operative in essi concordati.



/>


                                                                                         Art. 2



                                                       Aree

funzionali d'impiego



1. Le organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi dell'art. 1, comma

3, inserite nelle pianificazioni operative tra Ie risorse a disposizione dell'Autorita' marittima, svolgono Ie proprie

azioni di supporto nel contesto delle attivita' complessive predisposte dalle Autorita' marittime nelle seguenti aree

funzionali d'impiego:

a) supporto a vigilanza costiera (comprensiva delle attivita' di tutela ambientale -

antinquinamento, riserve marine, aree di tutela biologica - demaniale marittima, balneare, etc.);

b) supporto a

ricerca e salvataggio in mare;

c) supporto a vigilanza portuale e demaniale in occasione di elevata presenza di

persone o di mezzi nautici;

d) telecomunicazioni.

2. Per la sola area funzionale d'impiego di cui

alIa lettera b) del comma 1 - supporto a ricerca e salvataggio - Ie disposizioni delIa presente direttiva si applicano -

in relazione al disposto dell'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente delIa Repubblica 3 dicembre 2008,

n. 211 - aIle organizzazioni di volontariato operanti nei laghi maggiori ove siano istituite unita' operative delIa

Guardia costiera.







                                                                                                     Art. 3

/>


                                                         Valutazione dei programmi





1. Le organizzazioni

di volontariato, ai fini del riconoscimento di cui all'art. 1, comma 3, sono tenute a presentare unitamente alla

richiesta rivolta all'Autorita' marittima competente per territorio, un programma d'impiego contenente gli elementi

espressamente previsti dai provvedimenti operativi di cui all'art. 1, comma 7.

2. Ferma restando

l'applicazione delle disposizioni che regolano la materia della sicurezza della navigazione nei distinti ambiti di

destinazione d'uso dei mezzi navali eventualmente previsti nel programma d'impiego, il Comando generale del Corpo delle

capitanerie di porto, nei provvedimenti operativi di cui all'art. 1, comma 7, e per le aree funzionali di impiego di cui

all'art. 2, comma 1, individua:

a) le dotazioni integrative che i mezzi navali devono possedere per una piu'

immediata, rapida e produttiva azione di supporto;

b) i criteri per l'effettuazione di ispezioni tecniche, da

eseguirsi a cura delle Autorita' marittime locali;

c) i requisiti tecnici e professionali dei volontari.

/>




                                                                                             Art. 4



                                

Indirizzi per la redazione dei piani d'intervento



1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie

di porto stabilisce le linee guida per le Autorita' marittime relativamente alle forme e modalita' d'impiego delle

organizzazioni di volontariato nelle fasi di supporto all'Autorita' medesima, delineando l'attivita' operativa.

/>
2. Le disposizioni, a tal riguardo stabilite dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto impegnano le

Autorita' marittime nelle fasi attuative e costituiscono un limite vincolante per le organizzazioni di volontariato;

esse sono da considerare rilevanti ai fini di un proficuo rapporto di collaborazione e della continuita' della

partecipazione delle stesse nelle attivita' di supporto.

3. Le caratteristiche e le modalita' d'impiego

discendenti dall'applicazione del comma 1 sono suddivise in relazione alle singole funzioni svolte dal Corpo delle

capitanerie di porto.

4. Le Autorita' marittime locali adottano nei piani d'intervento, localmente redatti,

le linee guida stabilite a livello centrale, prevedendo, oltre alle forme ed alle modalita' d'impiego, i limiti

numerici del personale volontario impiegato, nonche' i tempi in cui si esplica l'attivita' di collaborazione e

supporto.

5. Le Autorita' marittime locali trasmettono annualmente al Comando generale un consuntivo delle

attivita' di collaborazione e supporto svolte dalle organizzazioni di volontariato, proponendo iniziative dirette a

migliorare l'effettiva attivita' svolta dal personale delle organizzazioni e suggerendo al riguardo criteri e soluzioni

per un piu' efficace coordinamento, ovvero le occorrenti capacita' e abilita' professionali che possono essere piu'

proficuamente utilizzate.







                                                                                           Art. 5





                                                             Attività  di formazione



1. Per assicurare ai

volontari adeguati requisiti di competenza e professionalita' nella svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2

comma 1, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, il Dipartimento della protezione

civile e le Regioni predispongono, in ragione delle rispettive attribuzioni, un programma formativo quadro ove vengano

definiti:

d) le specializzazioni ed i contenuti dei relativi iter formativi;

e) i criteri e Ie

modalita' delle attivita' di formazione;

f) i criteri per la determinazione in sede locale del numero massimo

di partecipanti alle attivita' di formazione, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio;

g) i

criteri per la redazione dei programmi in relazione ai percorsi formativi delineati per le singole specialita'.

/>
2. Sull'attivita' formativa svolta viene redatta una periodica relazione a cura dei Comandi/Enti designati a

svolgere l'attivita' di formazione a favore dei volontari, nella quale si evidenzia l'esito dei corsi svolti ed il

grado di preparazione raggiunta dai discenti.





/>
                                                                                                 Art. 6



/>
                                                                                 Esercitazioni



1. Nell'ambito dell'attivita'

formativa si prevedono applicazioni pratiche, mediante interventi esercitativi in relazione alle tipologie di attivita'

da affidare aIle organizzazioni di volontariato; il buon esito delle attivita' pratiche e di intervento, da intendersi

come il necessario completamento del momento formativo, costituisce il fattore indispensabile per maturare la condizione

di idoneita' per lo svolgimento dell'azione di collaborazione e di supporto.

2. I volontari appartenenti alle

organizzazioni di volontariato che, in relazione aIle attivita' formative svolte sono impiegati in attivita' di

supporto, partecipano alle esercitazioni ed osservano Ie direttive e Ie disposizioni di dettaglio impartite dalle

Autorita' marittime.

3. In relazione aIle previsioni di cui al comma 2, Ie Autorita' marittime locali, in

accordo con Ie organizzazioni di volontariato e con Ie Regioni, determinano periodi e tipologie di esercitazioni,

stabilendo altresi' Ie procedure degli interventi di supporto compresi quelli riferiti aIle comunicazioni.

4.

Le direttive delle Autorita' marittime locali costituiscono oggetto di un preciso impegno per Ie organizzazioni di

volontariato che si attivano per consentire la piena adesione in ragione di quanto e' stabilito nel presente

articolo.  



                                                                                              Art. 7



/>
                                     Comunicazione dati ed informazioni


1. I volontari appartenenti

alle organizzazioni di volontariato riconosciute che svolgono azioni di supporto, nel contesto di attivita' di

competenze esercitate dall'Autorita' marittima locale:



a) comunicano alle unita' della Guardia

costiera impegnate in attivita' operative ogni notizia ritenuta utile per facilitare la capacita' di intervento dei

diversi assetti predisposti;

b) si adoperano, a richiesta del personale del Corpo, per facilitare le

comunicazioni con l'organo di collegamento o con altre unita' operative in ragione delle esigenze connesse alle

situazioni contingenti.

2. Lo svolgimento di attivita' di supporto e di comunicazione sono svolte nel rispetto

puntuale delle disposizioni impartite dall'Autorita' marittima sia per gli aspetti relativi alle modalita' esecutive

delle attivita', sia in riferimento alla copertura oraria connessa al servizio predisposto.

3. Le

organizzazioni di volontariato che nel contesto delle attivita' in cui esercitano le azioni di supporto, nelle forme

stabilite, vengano a conoscenza di situazioni rilevanti relative ad emergenze in atto, anche in settori d'impiego

diversi dal proprio, o condizioni di pericolo, o violazioni di norme di sicurezza e di tutela ambientale, provvedono ad

informare, senza ritardo per il tramite del rappresentante l'Autorita' marittima. Analoga informazione e' resa nei

casi in cui si rilevano fatti che richiamano la competenza istituzionale, sia operativa che di accertamento, del Corpo

delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

4. Delle informazioni rese, di cui al comma 3, le organizzazioni

di volontariato, tramite il responsabile, provvedono a redigere un rapporto che riporta, in modo dettagliato, gli aspetti

salienti del fatto osservato e riferito, unicamente alle circostanze di luogo e di tempo in cui lo stesso si e'

verificato; copia del rapporto e' consegnato all'Autorita' marittima competente che provvede alla relativa

trasmissione alle Regioni/Province autonome ove rilevante per le attivita' di competenza delle medesime.



/>


                                                                                         Art. 8



                                                                

Azioni di supporto



1. Le azioni a supporto svolte dalle organizzazioni di volontariato, previa

attivazione dell'autorita' regionale competente, sono espletate sotto il coordinamento, vigilanza e controllo delle

Autorita' marittime nei diversi settori in cui le stesse esercitano funzioni riconducibili alle primarie attribuzioni

d'istituto. Analoga azione di direzione e coordinamento e' esercitata da una qualsiasi unita' operativa della Guardia

costiera nell'ambito dei servizi dalla stessa esercitati.

2. L'azione di coordinamento, vigilanza e controllo

consiste nell'impiego dei volontari in ragione delle esigenze e dei piani d'intervento preordinati e nell'impartire

direttive per lo svolgimento delle singole attivita' di supporto anche in ragione di valutazioni che tengono conto di

situazioni contingenti o sopravvenute in stretto raccordo con l'autorita' regionale.

3. Le attivita' di

coordinamento e di direzione possono riguardare le attivita' nei settori della salvaguardia della vita umana in mare

ovvero in contesti operativi diversi in cui il Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera esercita tali funzioni,

attivita' di avvistamento e di collegamento, attraverso apparati di comunicazione mobili, sorveglianza e segnalazione di

eventuali violazioni da accertarsi a cura delle Autorità  competenti, in ragione delle previsioni dei piani d'intervento.









                                                                                           Art. 9



/>
                           Obblighi delel organizzazioni di volontariato





1. Le organizzazioni di

volontariato assicurano il pieno rispetto dei contenuti del presente provvedimento e si attivano affinche' i volontari

aderenti osservino le disposizioni impartite dalle Autorita' competenti relativamente alle attivita' di coordinamento,

vigilanza e controllo sia in relazione alle previsioni dei piani d'intervento, sia con riguardo alle disposizioni

impartite connesse ad esigenze intervenute o a valutazioni ed apprezzamenti operati dall'Autorita' marittima.

/>
2. La violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni impartite dalle Autorita' competenti, in relazione

all'attivita' svolta, e' valutata ai fini della sospensione o della revoca del riconoscimento di cui all'art. 1,

comma 3, del presente provvedimento nonche', nei casi di maggiore gravita', ai fini dell'adozione delle misure di cui

all'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica in data 8 febbraio 2001, n. 194 in materia di

cancellazione dall'elenco delle organizzazioni di volontariato, nonche' delle relative discipline regionali.

/>




                                                                                     Art. 10



/>
                                                         Verifica delle attività 



1. Le organizzazioni di volontariato

vigilano affinche' i volontari impiegati in azioni di supporto e collaborazione alle Autorita' marittime, nelle aree di

impiego di cui all'art. 2, espletino i rispettivi interventi nelle forme e con le modalita' stabilite, uniformandosi

all'azione di coordinamento dell'Autorita' preposta.

2. I volontari appartenenti alle organizzazioni di

volontariato, destinati a svolgere attivita' di supporto in relazione alle previsioni dei piani d'intervento e alle

direttive dell'Autorita' preposta, assicurano le prestazioni da rendere nel rispetto delle forme, modalita' e tempi

stabiliti. Al riguardo l'organizzazione di appartenenza garantisce l'esatto adempimento degli impegni, prevedendo la

possibilita' di sostituire i volontari assenti ovvero quelli impossibilitati per impedimenti sopravvenuti, a continuare

a svolgere la propria attivita'.

3. I volontari che sostituiscono o subentrano nell'esercizio delle azioni di

collaborazione e supporto nei termini individuati dal comma 2, devono possedere una corrispondente professionalita' e

uguali requisiti e caratteristiche d'impiego del personale sostituito.

4. Per le finalita' di cui alla

presente direttiva le amministrazioni regionali e delle Province autonome si avvarranno dei fondi di cui alla legge n.

388/2000.







                                                                                       Art. 11



/>
Disposizioni relative alla provincia autonoma di Trento



1. La presente direttiva trova

applicazione nel territorio della provincia autonoma di Trento nel rispetto del proprio ordinamento e statuto di

autonomia. "





Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su