Informazioni obbligatorie e misure a tutela del consumatore di latte crudo o crema cruda, in attuazione dell'art. 8, commi 6 e 9, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paes...

mediante un piu' alto livello di tutela della salute" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189

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L'URP segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio 2013, è stato pubblicato il decreto 12 dicembre 2012 del Ministero della Salute, con oggetto: Informazioni obbligatorie e misure a tutela del consumatore di latte crudo o crema cruda, in attuazione dell'art. 8, commi 6 e 9, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.



 



Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli 1 - 2 e 3 del decreto ministeriale ina parola:



 



                                                                 "Art. 1



 





Attuazione del comma 6 dell'art. 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158. Informazioni obbligatorie per il consumatore di latte crudo o crema cruda



 



L'operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte

crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta deve riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta la dicitura:

«prodotto da consumarsi previa bollitura».



 



 



Art. 2





Attuazione del comma 9 dell'art. 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158. Misure per la riduzione del rischio sanitario associato alla vendita diretta tramite distributori automatici di latte crudo



1. L'operatore del settore alimentare che utilizza distributori

automatici per la vendita diretta di latte crudo deve:

a) riportare in maniera chiara e visibile sul frontale del distributore automatico, in rosso e con caratteri di almeno 4 centimetri, la dicitura: «prodotto da consumarsi previa bollitura»;

b) indicare in maniera chiara e visibile la data di mungitura del

latte e la data di scadenza dello stesso, che non deve superare i tre giorni dalla data di mungitura;

c) escludere la disponibilita' di contenitori destinati al consumo in loco del prodotto.

2. Nel caso in cui il distributore di cui al comma 1 disponga di un

sistema di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare in

etichetta le indicazioni di cui alle lettere a) e b) con caratteri di

almeno un centimetro e di colore rosso.



 



 



Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria



 



1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo per i

successivi adempimenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



 

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