Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità  pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della sa...

Ordinanza 4 agosto 2011 del Ministero della Salute

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L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n.209 dell'8 settembre 2011, è stata pubblicata

l'ordinanza 4 agosto 2011 del Ministero della salute, recante:"Integrazioni all'ordinanza del Ministro del

lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica

dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo

2011".


Per opportuna consocenza, si trascrive di seguito il testo

dell'Ordinanza suddetta.


            

               "MINISTERO DELLA

SALUTE


              &nb

sp;       ORDINANZA 4 AGOSTO 2011 


Integrazioni

all'ordinanza del Ministro del lavoro, delIa salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela

dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro delIa salute 22

marzo 2011. (11Al1623)


                  &n

bsp;      


                  &n

bsp;    IL MINISTERO DELLA SALUTE


Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il

Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e

successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;



Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e successive modificazioni;

Visti gli

articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle

politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei

cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 marzo 2009, n. 68;

Vista

l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, recante «Differimento del termine di efficacia e

modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009,

concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 13 maggio 2011, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010,

recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell' Amministrazione, al

Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;

Considerata la necessità di individuare l'esatta

delimitazione del divieto di esposizione, nell'ambito della norma che contempa il divieto di vendita e

commercializzazione di cani sottoposti ad interventi chirurgici non consentiti e delle misure finalizzate ad

impedire detta commercializzazione;



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                   &

nbsp;   


                  &n

bsp;                   &nb

sp;       

Ordina:


                 &

nbsp;                   &n

bsp;          Art. 1


1. All'art. 2, comma 1, lettera e)

dell'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009, come modificata dall'art. 1, comma 2, lettera b), ultimo capoverso,

dell'ordinanza ministeriale 22 marzo 2011, citate nelle premesse, dopo la parola «esposizione» sono inserite

le seguenti: «a fini di vendita».


 


               &nb

sp;                   &nbs

p;           Art. 2


1. Gli organizzatori delle

esposizioni non finalizzate alla vendita sono tenuti ad affiggere nelle aree espositive le prescrizioni dell'ordinanza

ministeriale 3 marzo 2009, e successive modificazioni, come da ultimo modificata dall'art. 1 della presente

ordinanza.


 


Art. 3


1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficdiale della Repubblica italiana.


La presente ordinanza è inviata alla

Corte dei Conti per la registrazione 

Roma, 4 agosto 2011"







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