"Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali)-.

Legge Regionale 11 aprile 2013 n.12

Dettagli della notizia


L'URP  informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.54 del 17 aprile 2013, è stata pubblicata la legge regionale n.12 dellì11 aprile 2013, recante:""Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali)-.



 



                                                  "Art. 1

Integrazioni all'articolo 11 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14


 



1. All'articolo 11 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio

degli ulivi monumentali della Puglia), sono apportate le seguenti integrazioni:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: "ovvero per piani attuativi di strumenti urbanistici generali adeguati alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), ubicati nelle zone omogenee B e C e con destinazioni miste alla residenza, nonchè per aree di

completamento (zona B del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità  edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività  collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), ricadenti nei centri abitati delimitati ai sensi del Codice della strada, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per tali ultimi interventi non si applicano le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 6-;

b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole: "di tutte le piante delle quali si prevede l'espianto. Il reimpianto deve essere realizzato nelle aree libere delle stesse  unità  edilizie o urbanistiche d'intervento e, qualora ne sia dimostrata l'impossibilità , in altre aree idonee di proprietà  pubblica o

privata precisamente individuate e preferibilmente contermini-.



 



                                                   Art. 2

                     Integrazione all'articolo 12 della l.r. 14/2007


 



1. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 14/2007 è aggiunto il seguente: "6 bis. E' obbligatoria la presentazione di apposite garanzie fidejussorie a favore dell'Amministrazione regionale idonee ad assicurare, in caso di mancato attecchimento della pianta, il risarcimento del danno prodottosi

a carico dei profili di interesse generale di cui al comma 1 dell'articolo

1. Le modalità  per la presentazione di tali fidejussioni, anche sotto il profilo della quantificazione economica della garanzia, sono definite con atto del dirigente del Servizio regionale ecologia.-.


 



                                          



                                                  Art. 3

                                           Norma finanziaria


 



1. La presente legge non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale."


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