Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

Articolo 5 del Decreto-legge 6.12.2001 n.201, convertito in legge 22.12.2011, n.124 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità  e il consolidamento dei conti pubblici")

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 11.01.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2011

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 4

del  Decreto-legge 6.12.2001 n.201, convertito in legge 22.12.2011, n.124 ("Disposizioni urgenti per la

crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"): 







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Art. 5



Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni

fiscali e

benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a

favore delle famiglie

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(( 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro

e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle

Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e i campi di

applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di

reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle

quote di patrimonio e di reddito dei

diversi componenti della famiglia nonche' dei pesi dei carichi familiari,

in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacita' selettiva

dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al

netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una

differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le

agevolazioni fiscali e tariffarie, nonche' le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1°

gennaio  2013, non possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia

individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei controlli

dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e

prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso

l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle  disposizioni del codice in materia

di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari

e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica. I risparmi derivanti

dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio

dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per

essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e

assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, si provvede a determinare le modalita' attuative di tale riassegnazione. )) "



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