"Istituzione e disposizioni normative dell'attività  ricettiva di albergo diffuso".

Legge Regionale 15 luglio 2011, n. 17

Dettagli della notizia

L'URP comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia n. 113 del 19 luglio 2011, è stata pubblicata la legge regionale 15 luglio 2011, n.17,

recante:“Istituzione e disposizioni normative dell’attività ricettiva di albergo

diffuso”.



Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito

il testo degli articoli 1, 2,3 e 4 della succitata legge

regionale.


               &

nbsp;              


   &nb

sp;                   &nbs

p;                    

;      "Art.1

/>
                   &

nbsp;                 

Finalità della legge


1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di accoglienza e di

permanenza rivolto a una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio a contatto con i residenti e

al fine di un maggiore sviluppo basato sulla riqualificazione urbana tesa al recupero del patrimonio edilizio e alla

valorizzazione della tradizione dell’ospitalità e a integrazione dell’articolo 3 (Destinatari) della

legge regionale 11 febbraio 1999, n.11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio

1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni

senza scopo di lucro) e successive modifiche ed integrazioni, individua la struttura ricettiva denominata “albergo

diffuso” e

ne disciplina l’attività.

/>


 


              &nb

sp;                   &nbs

p;             Art.2 

/>
        Definizione di struttura ricettiva di albergo diffuso

/>


1. Si definisce albergo diffuso una struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione

unitaria, situata nel centro storico e nel borgo rurale, caratterizzata da uno stabile principale nel quale sono

centralizzati i servizi comuni e da unità abitative dislocate

anche in edifici diversi vicini tra loro.



2. L’albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizza la proposta ospitale.

/>
3. La Regione incentiva la realizzazione degli alberghi diffusi nei centri storici e nei borghi rurali.

/>


 


              &nb

sp;                   &nbs

p;             Art.3

/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;  Procedure


1. Le procedure inerenti la regolamentazione degli alberghi diffusi

sono quelle rivenienti dalla l.r. 11/1999 e successive modifiche e integrazioni, per le parti applicabili.

2.

Il divieto di cessione di case e appartamenti per vacanze per meno di sette giorni, di cui al comma 4 dell’articolo

41(Definizione) della l. r. 11/1999, non si applica alle strutture ricettive di cui alla presente legge.

3. La

Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva entro centoventi giorni il regolamento attuativo

dell’albergo diffuso.

4. Il regolamento attuativo specifica, tra l’altro, le modalità e le

caratteristiche che definiscono l’albergo diffuso in relazione al centro storico e al borgo rurale, nonché

alle aree contermini, in cui lo stesso è insediato.

/>


 


              &nb

sp;                   &nbs

p;              Art. 4

/>
                   &

nbsp;           Norme finanziarie e finali

/>


1. La presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio

regionale."


Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su