La Giunta Regionale approva disegno di legge regionale "Governo e gestione del servizio idrico integrato - Costituzione dell'azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP"

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L'URP   comunica che la Giunta Regionale della Puglia ha approvato, in data 11 maggio 2010, con propria delibera, il

disegno di legge regionale  avente ad oggetto: Governo e gestione del servizio idrico integrato - Costituzione

dell'azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP".


Si riportano di seguito gli

articoli 1 e 2 del suindicato disegno di legge

regionale


                                                                                                    " Articolo 1

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                                                                                     Principi generali


1. L'acqua è un bene comune, di

proprietà  collettiva, essenziale e insostituibile per la vita.

2. La disponibilità  e l'accesso all'acqua

potabile, nonchè all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti inviolabili e

inalienabili della persona umana, diritti universali non assoggettabili a ragioni di mercato.

3. La Regione

Puglia difende e garantisce l'approvvigionamento dell'acqua e tutela il diritto di ciascun individuo al minimo vitale

giornaliero, quale condizione imprescindibile per la realizzazione del diritto fondamentale all'acqua potabile in

funzione del diritto alla vita. A questi fini le infrastrutture demaniali concesse in uso

per la gestione del

servizio idrico integrato pugliese, così come identificate ed annoverate dall'art. 143 del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152,

sono dichiarate strategiche di rilevanza regionale, anche in relazione alla eccezionale situazione del contesto

territoriale di riferimento, data da peculiari caratteristiche economiche, sociali,

ambientali e

geomorfologiche che richiedono particolare complessità  nel processo di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad

usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque usate, ivi compreso il loro affinamento ove necessario a perseguire

gli obiettivi di qualità  stabiliti dal Piano regionale di Tutela delle Acque.

4. La Giunta regionale è delegata

ad emanare il regolamento di attuazione della presente legge.

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                                                                                             Articolo 2

Principi e criteri

per il governo e la gestione delle risorse idriche


1. Il servizio idrico integrato

pugliese, così come definito dalla L.R. n. 28 del 6.9.1999, è da considerarsi servizio pubblico locale di interesse

generale, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della presente legge, perciò privo di rilevanza economica e sottratto alla

regola della concorrenza.

2. In funzione delle peculiarità  sancite dall'art. 1 comma 3 della presente legge,

la gestione del servizio idrico integrato pugliese è affidato esclusivamente a un'azienda pubblica regionale in grado di

garantire la gestione dell'intero ciclo con criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, equità  sociale, solidarietà ,

senza finalità  lucrativa e nel rispetto dei diritti delle generazioni future e degli equilibri ecologici, e che realizzi

la parte più importante della propria attività  con gli enti pubblici che la controllano, nel rispetto della normativa

vigente.

3. Il servizio idrico integrato deve essere gestito attraverso forme e modalità  compatibili con i

principi della presente legge ed in conformità  con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e ai sensi

dell'art. 13 dello statuto regionale.

4. Il regime giuridico delle infrastrutture è regolato dall'art. 143

del D. L.vo 3 aprile 2006 n. 152."



Per leggere la relazione illustrativa e

il disegno di legge regionale Governo e gestione del servizio idrico integrato   - Costituzione dell'azienda

pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP",
collegarsi al sito della Regione Puglia.

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