La Giunta Regionale approva disegno di legge regionale "Governo e gestione del servizio idrico integrato - Costituzione dell'azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP"
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L'URP comunica che la Giunta Regionale della Puglia ha approvato, in data 11 maggio 2010, con propria delibera, il
disegno di legge regionale avente ad oggetto: Governo e gestione del servizio idrico integrato - Costituzione
dell'azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP".
Si riportano di seguito gli
articoli 1 e 2 del suindicato disegno di legge
regionale
" Articolo 1
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Principi generali
1. L'acqua è un bene comune, di
proprietà collettiva, essenziale e insostituibile per la vita.
2. La disponibilità e l'accesso all'acqua
potabile, nonchè all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti inviolabili e
inalienabili della persona umana, diritti universali non assoggettabili a ragioni di mercato.
3. La Regione
Puglia difende e garantisce l'approvvigionamento dell'acqua e tutela il diritto di ciascun individuo al minimo vitale
giornaliero, quale condizione imprescindibile per la realizzazione del diritto fondamentale all'acqua potabile in
funzione del diritto alla vita. A questi fini le infrastrutture demaniali concesse in uso
per la gestione del
servizio idrico integrato pugliese, così come identificate ed annoverate dall'art. 143 del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152,
sono dichiarate strategiche di rilevanza regionale, anche in relazione alla eccezionale situazione del contesto
territoriale di riferimento, data da peculiari caratteristiche economiche, sociali,
ambientali e
geomorfologiche che richiedono particolare complessità nel processo di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad
usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque usate, ivi compreso il loro affinamento ove necessario a perseguire
gli obiettivi di qualità stabiliti dal Piano regionale di Tutela delle Acque.
4. La Giunta regionale è delegata
ad emanare il regolamento di attuazione della presente legge.
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Articolo 2
Principi e criteri
per il governo e la gestione delle risorse idriche
1. Il servizio idrico integrato
pugliese, così come definito dalla L.R. n. 28 del 6.9.1999, è da considerarsi servizio pubblico locale di interesse
generale, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della presente legge, perciò privo di rilevanza economica e sottratto alla
regola della concorrenza.
2. In funzione delle peculiarità sancite dall'art. 1 comma 3 della presente legge,
la gestione del servizio idrico integrato pugliese è affidato esclusivamente a un'azienda pubblica regionale in grado di
garantire la gestione dell'intero ciclo con criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, equità sociale, solidarietà ,
senza finalità lucrativa e nel rispetto dei diritti delle generazioni future e degli equilibri ecologici, e che realizzi
la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano, nel rispetto della normativa
vigente.
3. Il servizio idrico integrato deve essere gestito attraverso forme e modalità compatibili con i
principi della presente legge ed in conformità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e ai sensi
dell'art. 13 dello statuto regionale.
4. Il regime giuridico delle infrastrutture è regolato dall'art. 143
del D. L.vo 3 aprile 2006 n. 152."
Per leggere la relazione illustrativa e
il disegno di legge regionale Governo e gestione del servizio idrico integrato - Costituzione dell'azienda
pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP", collegarsi al sito della Regione Puglia.