LEGGE 5 FEBBRAIO 2003, N.17, RECANTE "NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITA'. ELETTORI NON VEDENTI. SEGUITO."

Dettagli della notizia

Riportiamo qui di seguito il testo della nota n.136/04 Area II S.E. della Prefettura di Lecce - Uffcio Territoriale del Governo, inviata ai sigg. Sindaci e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia di Lecce il 10 agosto 2004, avente ad oggetto:"Legge 5 febbraio 2003, n.17, recante "nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità. Elettori non vedenti. Seguito."

"Si fa seguito alle precedenti circolari concernenti l'oggetto con le quali sono state diramate direttive per l'attuazione della legge 5 febbraio 2003 n.17, recante "Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità".
Al riguardo, il Ministero dell'Interno rappresenta che l'Inps - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha reso noto che, per motivi inerenti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, il libretto nominativo di pensione attualmente rilasciato dal predetto istituto ai ciechi civili attesta unicamente la categoria generica "invciv" e il corrispondente numero di certificato e non prevede più alcuna dizione specifica nè alcun numero di codice o fascia, identificativi dell'infermità che ha dato origine alla provvidenza economica.
Pertanto, ai fini del riconoscimento in via permanente del diritto al voto assistito, disciplinato dalla legge 5 febbraio 2003 n.17, che come è noto si realizza mediante annotazione permanente sulla tessera elettorale personale del codice avi, il cittadino invalido civile affetto da cecità assoluta - in possesso solo di libretto privo della suddetta indicazione specifica codice o fascia - non potrà che esibire al comune di iscrizione elettorale apposita documentazione sanitaria attestante che l'elettorale è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Qunato sopra, ovviamente, ferma restando comunque la possibilità di ammissione al voto assistito già prevista dalla originaria formulazione degli articoli 55 del d.p.r. n.361/57 e 41 del d.p.r. n.570/60, e tuttora vigente, presentando apposita certificazione medica in occasione di ogni consultazione.
Nel rappresentarte alle SS.LL. quanto sopra, per i relativi adempimenti, si segnala altresì l'esigenza di dare pubblicità alla notizia nei modi più opportuni al fine di assicurare alle predette categorie di elettori l'agevole esercizio del diritto di voto."

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