Legge Regionale

Norme per il sostegno del caregiver familiare

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 19.02.20
  • Autore: Consiglio Regionale della Puglia

Dettagli della notizia

L'URP informa che il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 4 febbraio 2020, con propria delibera n.322, ha approvato la legge regionale recante: "Norme per il sostegno del caregiver familiare"; legge regionale non ancora pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 Per opportuna conoscenza, si riporta qui di seguito il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della succitata legge regionale:

                                                                       "Art. 1

                                                                Principi e finalità

1. La Regione Puglia riconosce, nell'ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità.

2. La Regione promuove e valorizza la figura del caregiver familiare, quale componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

3. La Regione, in relazione alle esigenze della persona accudita, tutela i bisogni del caregiver familiare attraverso interventi e azioni a suo supporto e definisce le modalità per favorire l'integrazione della sua attività nel sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.

                                                                      Art. 2

                                                              Definizione e ruolo

1. Il caregiver familiare è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. 104/92, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

2. La condizione di non autosufficienza della persona assistita è attestata mediante valutazione multidimensionale e valutazione sanitaria dal distretto sanitario competente, secondo le scale di valutazione già vigenti per la costruzione del Progetto Assistenziale Individuale (PAI) e per l’ammissione all’assegno di cura.

3. Il caregiver familiare opera in modo volontario, gratuito e responsabile nell’ambito del PAI per le persone disabili e per le persone anziane non autosufficienti, di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

4. Il PAI esplicita il contributo di cura e le attività̀ del caregiver familiare nonché́ le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari e i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire, al fine di permettere al caregiver familiare di affrontare al meglio possibili difficoltà o urgenze, e di svolgere le normali attività̀ di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l’assistito e per sé medesimo.

5. Allo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita al proprio domicilio, il caregiver familiare, previo consenso della persona assistita, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nel PAI stesso.

6. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura.

                                                                          Art. 3

                                        Interventi della Regione a favore del caregiver familiare

1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili e nelle more della disciplina nazionale in materia, ai sensi di quanto previsto ai commi 254 e 255 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):

a) prevede, nell’ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver familiare;

b) promuove forme di sostegno economico attraverso l’erogazione dell’assegno di cura per persone in condizione di gravissima non autosufficienza e di interventi economici per la domotica sociale;

c) può̀ favorire accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell’ambito del PAI, per la copertura degli infortuni o della responsabilità̀ civile collegati all’attività̀ prestata;

d) promuove intese e accordi con le associazioni datoriali, tesi ad una maggiore flessibilità̀ oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura;

e) cura, in accordo con i comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione con gli stessi.

2. Per favorire la valorizzazione delle competenze maturate, l’accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, l’esperienza maturata nell’attività̀ di assistenza e cura prestata in qualità̀ di caregiver familiare operante nell’ambito del PAI, potrà̀ essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità̀ e delle procedure previste dalla normativa regionale vigente, ai fini di una formalizzazione o certificazione delle competenze per il riconoscimento della figura di assistente familiare, ovvero quale credito formativo per l’accesso ai percorsi formativi finalizzati all’acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario di cui al regolamento regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Figura professionale operatore socio-sanitario).

                                                                   Art. 4

        Interventi dei comuni e delle aziende sanitarie locali (ASL) a favore del caregiver familiare

1. I comuni e le ASL, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla programmazione regionale, riconoscono il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale e assicurano il sostegno e l’affiancamento necessari a sostenere la qualità dell’opera di assistenza prestata.

2. I servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previo consenso dell’assistito oppure del suo tutore, forniscono al caregiver familiare le informazioni sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui diritti e sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio–sanitarie e sanitarie.

3. I comuni, le ASL e le associazioni di pazienti e familiari, nei limiti delle risorse disponibili, assicurano al caregiver familiare:

a) l’informazione, l’orientamento e l’affiancamento nell’accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali attraverso gli sportelli front office e numeri verdi predisposti dalle ASL della Regione Puglia;

b) la definizione del responsabile delle cure nell’ambito del progetto individuale della persona assistita;

c) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell’assistito compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l’organizzazione dei servizi sanitari.

                                                            Art. 5

          Rete di sostegno al caregiver familiare nell’ambito del sistema integrato dei servizi regionali

1. La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà.

2. Sono componenti della rete, nell’ambito del progetto individuale:

a) il responsabile del caso che è la figura di riferimento ed il referente del caregiver familiare;

b) il medico di medicina generale che è il referente terapeutico del familiare assistito;

c) l’infermiere referente o case manager che assume la funzione di referente del caso;

d) i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e i servizi specialistici sanitari chiamati a intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;

e) le associazioni dei pazienti e dei loro familiari, il volontariato e la solidarietà di vicinato che rappresentano un’ulteriore risorsa e possono essere attivati per contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare.

                                                              Art. 6

                                                        Norme attuative

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, individua e disciplina le azioni e gli interventi previsti dall’articolo 3 della presente legge per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver familiare nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari, coordinando in tal senso gli strumenti di programmazione sociosanitaria e sanitaria.

                                                                       Art. 7

                                                              Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce alla competente Commissione consiliare in ordine all’attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti nel promuovere e garantire la sua piena attuazione."

Documenti e link

Opzioni di stampa:

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su