Legge Regionale 21 gennaio 2019, n. 1 “Disposizioni per l’attuazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).”

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 25.01.19
  • Autore: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.9 del 25 gennaio 2019

Dettagli della notizia

L'URP  informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.9 del 25 gennaio 2019, è stata pubblicata la Legge Regionale 21 gennaio 2019, n. 1, recante: “Disposizioni per l’attuazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).”

Per opportuna conoscenza si trascrive qui di seguito il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 21.1.2019 n.1:

 

                                                             "Art. 1

                                                            Finalità 1.

La Regione Puglia garantisce, nelle strutture del Servizio sanitario regionale, il rispetto dei principi contenuti nella legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) e in particolare:

a) una corretta pratica della comunicazione tra medico e paziente nonché dell’informazione e del consenso;

b) il diritto alla pianificazione anticipata delle cure e alle disposizioni anticipate di trattamento, di seguito denominate “DAT”.

 

                                                               Art. 2

                                                       Indirizzi operativi

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale competente in materia di diritto alla salute, provvede a:

a) comunicare gli indirizzi operativi di dettaglio alle aziende sanitarie, attivando anche un apposito confronto con l’Autorità garante per la privacy, per la raccolta e la registrazione, nelle varie modalità, consentite dalla legge, delle volontà dei cittadini in ordine alle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), compresa l’indicazione del fiduciario;

b) definire percorsi organizzativi, informativi e formativi funzionali a garantire il coinvolgimento di tutti gli operatori del servizio sanitario regionale e d ei medici di medicina generale interessati dalle procedure attuative delle disposizioni inerenti le DAT;

c) organizzare, con i settori regionali competenti, adeguate campagne informative volte a spiegare al cittadino gli obiettivi della normativa in materia di consenso informato e di DAT le sue finalità e le modalità di attivazione, fruizione dei percorsi strutturati dalla Regione;

d) promuovere una intesa con il notariato e l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Puglia tale da consentire l’armonizzazione delle procedure operative di registrazione, conservazione e fruizione delle DAT.

 

                                                               Art. 3

                              Registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento

1. Le disposizioni anticipate di trattamento di tutti i cittadini residenti in Puglia sono registrate con apposito codice sul fascicolo sanitario elettronico (FSE)."

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