Legge Regionale 3 ottobre 2018, n. 48 “Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili"

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 09.10.18
  • Autore: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.129 del 5.10.2018

Dettagli della notizia

L'URP  informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.129 del 5 ottobre 2018, è stata pubblicata la Legge Regionale 3 ottobre 2018, n. 48,  “Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili", che riconosce e sostiene il diritto delle persone diversamente abili a una piena integrazione nella collettività, garantendo loro una libertà di accesso e fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione.

 

La Regione Puglia eroga incentivi alle amministrazioni comunali per la realizzazione di interventi volti ad assicurare la totale accessibilità e fruibilità delle spiagge riservate alla libera balneazione, previste nel piano regionale delle coste, alle persone diversamente abili. 

Le amministrazioni comunali nelle spiagge libere devono, secondo le esigenze e le caratteristiche del proprio territorio:

a) individuare almeno una spiaggia da adibire alla fruizione delle persone diversamente abili;

b) predisporre parcheggi riservati alle persone diversamente abili in corrispondenza delle aree individuate;

c) agevolare l’accesso alla spiaggia con l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti in prossimità delle aree individuate;

d) dotare la spiaggia di servizi igienici e spogliatoi accessibili, realizzati in legno, o in altro materiale eco-compatibile e docce esterne, con maniglioni e supporti e pavimentazione tattile unicamente per il raggiungimento della battigia; dette strutture devono essere amovibili e, necessariamente, non infisse stabilmente nel terreno;

e) predisporre segnaletica e indicazioni (corrimano e mappe tattili) per persone affette da disabilità sensoriale;

f) dotare le spiagge accessibili di appositi ausili speciali adatti al mare, come la sedia per il trasporto dei diversamente abili e degli anziani, destinati esclusivamente all’uso da parte delle persone con disabilità e ai propri accompagnatori.

 

I progetti per gli interventi volti all’accessibilità delle spiagge sono redatti in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica e nel rispetto dei vincoli ambientali, idrogeologici e sismici esistenti.

La Regione Puglia, per le attività di cui all’articolo 2 della legge regionale succitata, concede, in coerenza con la programmazione regionale, contributi per la realizzazione di interventi volti alla totale accessibilità e fruibilità delle spiagge libere alle persone diversamente abili e per l’acquisto di appositi ausili speciali adatti al mare.

 

 

I contributi sono destinati ai comuni costieri, anche nelle forme associative di cui agli articoli 30 e successivi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

 

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, disciplina le linee guida sulle caratteristiche degli interventi previsti, i criteri e le priorità per la concessione dei contributi relativamente all’attuazione di ciascun progetto.

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