Legge regionale 4/12/2006 n. 33 art. 6 - Deliberazione di Giunta regionale n. 1167 dell'11 luglio 2007 - Modalità  di funzionamento della Consulta regionale dello Sport

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1874 del 6.8.2010

Dettagli della notizia

L?URP segnala che la Giunta Regionale nella seduta del 6 agosto 2010, ha adottato la

delibera n.1874, recante:"Legge regionale 4/12/2006 n. 33 art. 6 - Deliberazione di Giunta regionale n. 1167

dell'11 luglio 2007 - Modalità  di funzionamento della Consulta regionale dello Sport".


Si

trascrive di seguito il testo del Regolamento relativo alle modalità  di funzionamento della Consulta regionale

dello Sport (comma 5, art. 6, legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33),
allegato alla suddetta deliberazione di

Giunta Regionale  


                                                                                         Art. 1

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                                                           Costituzione e sede

1. La Consulta regionale dello Sport (d'ora in poi

Consulta) è istituita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 "Norme per lo sviluppo dello

sport per tutti" ed è costituita giusto atto dirigenziale n. 186 del 5 maggio 2008 e successive modifiche e/o

integrazioni.

2. La Consulta ha sede tecnica presso l'Assessorato regionale alle Risorse Umane,

Semplificazione e Sport.


                                                                                   Art. 2

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                                                                   Convocazione

1. La Consulta è convocata dal Presidente pro-tempore

mediante comunicazione da inviarsi ai componenti almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

2.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e l'eventuale

documentazione, la sede della riunione, l'orario della prima e seconda convocazione.

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                                                                                   Art. 3

                                                              

Funzionamento

1. La Consulta è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà  più uno dei

componenti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei presenti.

2. La Consulta si riunisce almeno

quattro volte l'anno per iniziativa della Presidenza ovvero in caso di richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

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3. La richiesta avanzata al Presidente da 1/3 dei componenti deve essere inoltrata per iscritto, con la

precisazione degli argomenti per i quali si richiede la convocazione.

4. Il Presidente provvede entro il

termine di quindici giorni.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal

Dirigente del Servizio Sport per Tutti.

6. Il Segretario della Consulta cura la redazione degli avvisi di

convocazione, verbalizza i lavori, cura i rapporti con la stampa, adempie ad ogni altra necessità  funzionale

dell'organismo.

7. La Consulta esprime la sua volontà  nell'ambito delle prerogative stabilite dalla legge

regionale 4 dicembre 2006, n. 33, con decisioni da assumere con il metodo democratico della votazione a maggioranza.

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                                                                                                     Art. 4

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                                                                                               Riunione

1. All'inizio della riunione viene letto ed

approvato il verbale della seduta precedente.

2. Ciascun componente può chiedere al Presidente la rettifica

della verbalizzazione di propri interventi o voti; in caso di diniego, l'interessato ha facoltà  di fare inserire nel

verbale una propria dichiarazione di dissenso.

3. I componenti della Consulta non possono farsi delegare.

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                                                                                             Art. 5

                                                              

Commissioni di studio

1. La Consulta ha la facoltà  di costituire al suo interno commissioni o gruppi di lavoro

con compiti di studio per l'esame e l'istruzione di singoli temi, fissandone le modalità  di funzionamento.

2.

La Consulta si avvale delle risultanze delle attività  dell'Osservatorio di cui all'art. 4 della l.r. n. 33/06.

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                                                                                             Art. 6

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                                                                                     Modifiche

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente

regolamento, proposte da ogni componente che le illustra, sono discusse nelle sedute successive ed approvate dai 2/3 dei

presenti alla seduta.


                                                                                           Art. 7

/>
                                                                                         Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento,

si rinvia, per analogia, alle norme del Regolamento del Consiglio regionale della Puglia.

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