Legge Regionale

Esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 25.02.20
  • Autore: Consiglio Regionale della Puglia

Dettagli della notizia

L'URP informa che il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 18 febbraio 2020, con propria delibera n.330, ha approvato la Legge Regionale recante:"Esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”, non ancora pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Per opportuna conoscenza, si riporta qui di seguito il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della suddetta legge regionale:

                                                                             "Art. 1

                                                                             Finalità

1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità la presente legge disciplina i casi di esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

2. L'esenzione si applica limitatamente al valore della produzione netta conseguito nel territorio della Regione Puglia.

3. L'esenzione si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

 

                                                                           Art. 2

                                                                       Destinatari

1. Sono ammessi a beneficiare dell'esenzione fiscale di cui all’articolo 1 i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), esercenti attività nelle seguenti categorie economiche: turismo, attività manifatturiere, ricerca e alta tecnologia individuati dai codici divisione ATECO 2007: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 55, 56, 59, 62, 63, 72, 79, 90, 93, 95 e 96.

2. Le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della Regione Puglia nel periodo compreso tra il giorno della data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2020, sono esentate dal pagamento dell'IRAP per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i quattro anni successivi.

 

                                                                           Art. 3

                                                                        Definizioni

1. Ai sensi della presente legge per nuova iniziativa produttiva s'intende:

a) l'attività che viene svolta per la prima volta, nel territorio della Regione Puglia, da un'impresa nuova;

b) l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un'impresa esistente in ambiti territoriali diversi da quelli della Puglia;

c) l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un'impresa già esistente in Puglia.

 

                                                                    Art. 4

                         Esenzione alle nuove iniziative produttive. Limiti e sanzioni

1. Per evitare eventuali comportamenti elusivi, l’esenzione non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento produttivo già esistente nei periodi di imposta di cui all’articolo 2, comma 2.

2. Se l'attività di impresa è trasferita fuori dal territorio regionale prima di cinque anni dall'insediamento in Puglia, il beneficio fiscale cumulato costituisce debito tributario in capo all'impresa beneficiaria ed è restituito all'amministrazione regionale nelle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.

 

                                                                              Art. 5

                                                                    Modalità di attuazione

1. La Giunta regionale con apposito regolamento disciplina le modalità di attuazione e definisce i programmi di accertamento delle violazioni alle norme della presente legge entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

 

                                                                                Art. 6

                                                                      Norma finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge a decorrere dall’esercizio finanziario 2020 derivano annualmente minori entrate per euro 3 milioni e 600 mila con imputazione al titolo 1, tipologia 101, categoria 20 della parte entrata del bilancio regionale autonomo.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, mediante riduzione dello stanziamento iscritto alla missione 20, programma 3, titolo 1, a valere sul “Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio”. Conseguentemente all’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia “Legge di stabilità regionale 2020”), le parole alfanumeriche: “13.473.693,21” e “4 milioni 660 mila” sono sostituite dalle seguenti: “9.873.693,21” e “1 milione 60 mila”."

Documenti e link

Opzioni di stampa:

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su