Legge Regionale 5 luglio 2019, n. 31 “Promozione della cultura dell’abitare sociale”.

Dettagli della notizia

L'URP comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.76 dell'8.7.2019, è stata pubblicata la Legge Regionale 5 luglio 2019, n. 31 “Promozione della cultura dell’abitare sociale”.

Per opportuna conoscenza, si trascrive qui di seguito il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Legge Regionale n.31: .

                                                             " Art. 1

                                                             Finalità

1. Al fine di dare risposte concrete ai bisogni delle persone in condizione di fragilità attraverso forme di organizzazione, reciprocità e solidarietà, di valorizzare le potenzialità dell’abitare sociale anche attraverso un’opera di promozione culturale e di agevolazione, la Regione Puglia riconosce e favorisce il ruolo della coresidenzialità come veicolo e strumento di solidarietà, aggregazione e coesione sociale.

 

                                                                   Art. 2

                                                               Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni per coabitazione sociale si intende l’abitazione nella stessa casa di persone appartenenti a nuclei familiari differenti che condividono il medesimo alloggio al fine di un reciproco sostegno.

2. Per condomini solidali si intende un’esperienza abitativa condivisa in una struttura residenziale composta da abitazioni private e da spazi comuni destinati all’uso collettivo e alla condivisione tra i coresidenti.

 

                                                              Art. 3

                                                            Interventi

 

1. La Regione promuove la diffusione e la conoscenza dei benefici della co-residenzialità.

2. Al fine di favorire l’attivazione di percorsi specifici, volti a sostenere la cultura dell’abitare solidale: a) le Agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA) privilegiano nella realizzazione di nuove strutture e nella ristrutturazione del patrimonio immobiliare di proprietà, modelli innovativi di condominio solidale;

b) gli enti locali sostengono, attraverso specifiche forme di facilitazione e agevolazione urbanisticoedilizia, la realizzazione di condomini sociali da parte di privati;

c) gli enti locali e gli enti del terzo settore inquadrabili nell’ambito delle cooperative sociali regolarmente iscritte all’Albo regionale della Puglia sperimentano progetti pilota di coabitazione sociale rivolti a soggetti in condizioni di vita di maggiore fragilità, quali famiglie con persone disabili, coppie di anziani soli, nuclei monogenitoriali con bambini, persone singole in età avanzata, nuclei di immigrati regolarmente presenti sul territorio nazionale.

 

                                                       Art. 4

                                                 Avviso pubblico

1. La Giunta regionale emana entro il 31 marzo di ogni anno apposito avviso pubblico per il finanziamento dei progetti pilota di coabitazione sociale presentati dagli enti locali e dagli enti del terzo settore inquadrabili nell’ambito delle cooperative sociali regolarmente iscritte all’Albo regionale della Puglia.

2. La Giunta regionale, dopo un anno dall’avvio dei progetti pilota finanziati, relaziona in Consiglio regionale sugli interventi realizzati e sui risultati della sperimentazione.

 

                                                           Art. 5

                                                     Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalle presenti disposizioni, nell’ambito della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma 6 “Interventi per il diritto alla casa”, titolo 1, “Spesa corrente” è assegnata la dotazione finanziaria per il corrente esercizio finanziario, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila con prelevamento di pari importo dal capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, autorizzando la Giunta regionale a provvedere alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa.

2. Per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), nonché dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge possono concorrere altresì le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste."

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