Legge Regionale “Disciplina in materia di emissioni odorigene”

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 06.07.18
  • Autore: Consiglio Regionale della Puglia

Dettagli della notizia

L'URP  informa che il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 28 giugno 2018, con propria delibera n. 206, ha approvato la Legge Regionale  recante “Disciplina in materia di emissioni odorigene”, non ancora pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Nell'articolo 1 (che qui di seguito si trascrive) della suddetta legge sono indicate le finalità e l'ambito di applicazione:

 

                                                       "Art. 1

                                   Finalità e ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni sono volte a evitare, prevenire e ridurre l’impatto olfattivo derivante dalle attività antropiche.

2. Le presenti disposizioni si applicano:

a) alle installazioni che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in caso di presenza di sorgenti odorigene significative;

b) alle modifiche sostanziali delle installazioni di cui alla lettera a) ove tali modifiche comportino una variazione del quadro emissivo odorigeno;

c) ai progetti assoggettati a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 in caso di presenza di sorgenti odorigene significative;

d) alle modifiche o estensioni dei progetti di cui alla lettera c) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione laddove per tali modifiche sia necessaria la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o la valutazione di impatto ambientale e ove tali modifiche o estensioni comportino una variazione del quadro emissivo odorigeno;

e) alle installazioni soggette ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui alla parte quarta, titolo I, capo IV, del d.lgs. 152/2006;

f) alle installazioni/stabilimenti soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 269 del d.lgs. 152/2006 in caso di presenza di emissioni odorigene significative;

g) alle installazioni/stabilimenti individuati in esito alle attività di cui all’articolo 5;

h) alle installazioni individuate con deliberazione di Giunta regionale secondo quanto previsto all’articolo 6."

 

Definizione di emissione odorigena: rilascio in atmosfera diretto o indiretto di odoranti da sorgenti puntiformi, diffuse o fuggitive dell'installazione, atto a generare un impatto olfattivo.

Definizione di impatto olfattivo: misura del disturbo olfattivo che integra intensità e frequenza di esposizione all'odore.

Definizione di disturbo olfattivo: effetto negativo causato sulla persona dall'esposizione a un odore.

Definizione di sorgente odorigena significativa: la sorgente avente una portata di odore maggiore o uguale a 500 ouE/s o una concentrazione di odore maggiore o uguale a 80 ouE/m3.

Definizione di ricettore sensibile: posizione geografica sul territorio presso la quale devono essere rispettati i valori di accettabilità in relazione alla destinazione d'uso attuale e prevista e alla densità abitativa dell'intorno del ricettore.

Definizione di valore di accettabilità: concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile calcolata sull'intero dominio temporale di simulazione annuale che deve essere rispettato presso i recettori sensibili.

Documenti e link

Opzioni di stampa:

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su