Legge regionale:"Procedimento assegnazione alloggi di edilizia residenziale e commissione provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica".
Approvata dal Consiglio Regionale il 26.3.2012
Dettagli della notizia
L'URP informa che il Consiglio Regionale della Puglia, con propria delibera n. 83 del 26
marzo 2012, ha approvato la legge regionale "Procedimento assegnazione alloggi di edilizia residenziale e
commissione provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica".
Tale legge regionale non
è stata ancora pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Per opportuna conoscenza, si
trascrive di seguito il testo degli articoli 1-2-3 della succitata legge
regionale.
&
nbsp; "Art. 1
Modifiche e
integrazioni all'articolo 3 delia legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54
1. L'articolo 3
(Norme per I'emanazione del bando di concorso) delia legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per I'assegnazione
e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito
dal seguente:
"Art. 3 (Procedimento di assegnazione)
1. II Comune
assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul proprio territorio mediante bando pubblico.
Più Comuni hanno la facoltà di assegnare detti alloggi in forma associata emanando un bando pubblico sovra
-comunale.
2. II bando è adottato con cadenza almeno quadriennale entro il 30
ottobre, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sui territorio. In caso di
mancato
rispetto di tale termine da parte di un Comune sui cui territorio insistano alloggi disponibili o
in corso di costruzione, all'emanazione del bando provvede I'ente gestore territorialmente competente, previa diffida
delia Regione e con oneri a carico del Comune.
3. II Comune pubblica il bando all'Albo
telematico per almeno trenta giorni e adotta forme di pubblicità idonee a garantirne la massima divulgazione, ivi
compresa la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali e I'affissione presso Ie sedi dell'ente gestore
territorialmente competente e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sui territorio. II Comune
dà notizia dell'avvenuta pubblicazione del bando alla Regione.
4. Entro novanta
giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, I'ufficio comunale competente provvede a formulare
la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione al bando.
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5. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione delia graduatoria
provvisoria, gli interessati possono proporre ricorso alia Commissione provinciale di cui all'articolo 2, per il tramite
dell'ufficio comunale competente. II medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso,
trasmette lo stesso, unitamente alia proprie controdeduzioni e a ogni documento utile alia definizione del ricorso,
alla Commissione di cui all'articolo 2.
6. La Commissione, entro e non oltre il termine di
sessanta giorni dalla data di ricevimento dei ricorsi, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante.
/>
7. L'Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del parere
delia Commissione, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.
/>
8. La graduatoria provvisoria e quella definitiva sono pubblicate nelle stesse forme in
cui è pubblicato il bando.
9. La Giunta regionale può autorizzare i
Comuni a emanare bandi speciali per I'assegnazione di alloggi specificatamente individuati in dipendenza di particolari
esigenze, indicando altresì requisiti aggiuntivi.".
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nbsp; Art. 2
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nbsp; Modifiche all'articolo 5 della l.r. 54/1984
1.
L'articolo 5 (Commissione per la formazione delle graduatorie e per la mobilità) della I.r. 54/1984 è
sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Commissione provinciale di edilizia residenziale
pubblica)
1. Presso ogni capoluogo di provincia è costituita una Commissione
competente per i ricorsi avverso I'assegnazione di alloggi e la graduatoria provvisoria di assegnazione, nonchè
per i ricorsi avverso I'annullamento dell'assegnazione e la decadenza dall'assegnazione. La Commissione, nominata con
provvedimento di Giunta regionale, è composta da:
a) un rappresentante regionale con qualifica
dirigenziale, designato dalla Giunta regionale, che la presiede e che in sede di votazione nella Commissione esprime un
voto che vale doppio in caso di parità;
b) un rappresentante designato dall'ANCI fra i dirigenti dei
comuni ricadenti nell'ambito del territorio provinciale;
c) quattro rappresentanti designati dalle
associazioni dell'utenza riconosciute più rappresentative a livello nazionale e/o regionale, con qualificata
esperienza nel settore;
d) un rappresentante designato dall'ente gestore
territorialmente
competente, con qualifica dirigenziale;
e) un segretario, designato dai Comuni interessati d'intesa tra i
medesimi, senza diritto di voto.
2. Ai lavori della Commissione partecipa, con diritto di
voto,
il responsabile del procedimento del comune interessato.
3. Le designazioni
dei componenti di cui al comma 1 sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata agli enti e associazioni
da parte del dirigente del Servizio regionale competente. Per i comuni che afferiscono a più enti gestori, la
designazione del rappresentante di cui al punto c) del comma 1 è effettuata con atto congiunto degli enti
gestori territorialmente competenti. La Commissione può insediarsi se sono stati nominati il Presidente e tre
componenti.
4. Non possono essere nominati componenti delia Commissione coloro i quali ricoprono
incarichi istituzionali o fanno parte degli organi elettivi o di controllo degli enti locali, ricompresi
nell'ambito territoriale in cui si svolge I'attività della Commissione stessa.
5.
La Commissione resta in carica tre anni.
6. II comune sede delia Commissione provvede a istituire la
segreteria .
7. I costi per il funzionamento delia Commissione gravano sui comuni
delia provincia, in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune.
8. Ai
componenti della Commissione è corrisposta un'indennità definita con provvedimento di Giunta
regionale, sentita I'ANCI, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delia presente legge.
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9. Le Commissioni di cui all'articolo 5 delia I.r. 54/1984 restano in carica per il tempo
necessario alla chiusura dei procedimenti in corso e comunque non oltre i sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
delia presente legge. Le eventuali pendenze in essere oltre il termine di scadenza sono trasferite ai responsabili del
procedimento del comune interessato.".
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sp; &nbs
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; Art. 3
 
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Abrogazione di norme
1. Dalla data di entrata in vigore delia
presente legge sono
abrogate Ie seguenti disposizioni:
a) articolo 4 (Contenuti e istruttoria delle
domande) della I.r. 54/1984;
b) articolo 12 (Commissione per la formazione delle graduatorie e per la
mobilità) della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per I'esercizio
finanziario 2000);
c) i seguenti periodi del comma 20 dell'articolo 3 (Disposizioni varie) della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale
2008 - 2010 della Regione Puglia), come integrato dall'articolo 32 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1
(Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40: "Le Commissioni per la
formazione delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui
all'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per I' assegnazione e la determinazione dei canoni
di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono soppresse ad eccezione di quelle aventi sede nei
comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Leece e Taranto. Tutti i compiti e Ie funzioni delle commissioni soppresse sono
trasferiti alle commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità già istituite presso i
comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Leece e Taranto secondo i rispettivi ambiti provinciaIi. A queste ultime Ie commissioni
soppresse devono trasferire tutte Ie pratiche e Ie graduatorie ancora non definite entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore delia presente legge. Presso il comune di Andria e altresì mantenuta la commissione per la
formazione delle graduatorie e per la mobilità con Ie competenze della commissione precedentemente
insediata";
d) articolo 57 (Modifiche all'articolo 5 delia l.r. 54/1984) della legge regionale 4 agosto
2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2004) ;
e)
comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 19 marzo 2009, n. 5 (Norme urgenti in materia di regolarizzazione del
rapporto locativo e proroga delle commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica (ERP);
f) legge regionale 25 luglio 2011, n. 18 (Proroga del mandato ai
presidenti e componenti delle Commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità ex articolo 5
delia legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54)".