Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore

Art.39 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della competitività ")

Dettagli della notizia

Per opportuna

conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'art.39 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1

("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della

competitività"): 











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bsp;    "Art. 39

Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa

quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto

d'autore

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1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono

aggiunte le seguenti:

e) gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli

editori e dai distributori e possono altresi' vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente

normativa;

f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale

fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;

g) fermi

restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata

fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore

costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

/>
f) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono

nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.

2. Al fine di

favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori,

mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva

partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attivita' di amministrazione e intermediazione dei

diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma attuata, e' libera;



3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore

della presente legge e previo parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, sono individuati,

nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato

degli intermediari di tali diritti connessi;

4. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla

Societa' Italiana Autori ed Editori (SIAE). Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate.







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