Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti

Articolo 17 del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ")

Dettagli della notizia

Si riporta qui di seguito, per opportuna conoscenza, il

testo dell'articolo 17 del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27 ("Disposizioni

urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività").



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sp;      "Art. 17



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          Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti

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(( 1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa

autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della

vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per

gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente

il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e

comunque per la parte eccedente il 50 per cento di

quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono

rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio.

2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e

l'efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di

autorizzazioni o concessioni e i gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dell'articolo 28

del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono

sostituiti dai seguenti:

«12. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.

32, e successive modificazioni, e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e

/>
fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque

momento con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e

l'approvvigionamento

degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionale e europea, e previa definizione

negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra

organizzazioni di rappresentanza dei titolari

di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero

dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta giorni dalla

loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui al

precedente periodo, ciascuna delle parti puo' chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei

successivi novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali.

Tra le forme contrattuali di

cui sopra potra' essere inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli

impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purche' comprendano adeguate

condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti e dell'uso del marchio.

12-bis. Nel rispetto

delle normative nazionale e europea e delle clausole contrattuali conformi alle tipologie di cui al comma 12, sono

consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della

capacita' di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.

12-

ter. Nell'ambito del decreto legislativo da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96, per

l'attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che

stabilisce l'obbligo per

gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sono altresi'

stabiliti i criteri per la costituzione di un mercato all'ingrosso dei carburanti.

13. In ogni momento i

titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono accordarsi per

l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore

stesso, stabilendo un indennizzo che tenga

conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni gia' pagati, dell'avviamento e

degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

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14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non

discriminatorie per competere nel mercato di riferimento».

3. I comportamenti posti in essere dai

titolari degli impianti ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite

previsioni contrattuali, le facolta' attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza

economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.

4. All'articolo 28

del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8. Al fine di

incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di

distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti:

a) l'esercizio dell'attivita' di

somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287,

fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di

onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b)

l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza

della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni

tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente

lettera, presso gli impianti di

distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;

c) la vendita di ogni bene e servizio, nel

rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o

gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale»;

b) il comma 10 e'

sostituito dal seguente:

«10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova

realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di

esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del

titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi lo svolgimento delle predette attivita'.

Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso

in

cui tali attivita' si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso

sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso

alla data del 31 gennaio 2012,

nonche' i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi

stabiliti dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;

c) al comma 4 e' aggiunto,

in fine, il seguente periodo: «I comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni

relativamente agli impianti incompatibili»;

d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

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«6. L'adeguamento di cui al comma 5 e' consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base

dei criteri di cui al comma 3.

Per gli impianti esistenti l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il

mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto

all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo

nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal comune

/>
competente».

5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «o che

prevedano

obbligatoriamente la presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per

autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle

finalita' dell'obbligo».

6. Al metano per autotrazione e' riconosciuta la caratteristica merceologica

di carburante.

7. Agli impianti di distribuzione del metano per autotrazione si applicano le disposizioni

dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dell'articolo 83-bis,

commi 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133.

8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce i principi generali per l'attuazione

dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione del metano, nel rispetto dell'autonomia delle

regioni e degli enti locali. I piani, tenuto conto dello sviluppo del mercato di tale carburante e dell'esistenza di

adeguate reti di gasdotti, devono prevedere la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di

nuovi impianti di distribuzione del metano e per l'adeguamento di quelli esistenti.

9. Al fine di favorire e

promuovere la produzione e l'uso di biometano come carburante per autotrazione, come previsto dal decreto legislativo 3

marzo 2011, n. 28, anche in realta' geografiche dove la rete del metano non e' presente, i piani regionali sul sistema

distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la possibilita' di autorizzare con iter semplificato la realizzazione

di impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purche'

sia garantita la qualita' del biometano.

10. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione

europea nonche' nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e modalita' per:

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a) l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di

compressione domestici di metano;

b) l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL)

negli impianti di rifornimento multiprodotto.

11. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,

coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per

autotrazione, entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure

affinche' nei codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste

modalita' per

accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso

autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in

particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonche' per la riduzione delle penali per

i superi di capacita' impegnata previste per gli stessi impianti.

12. All'articolo 167 del codice della

strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo

il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o

doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita', possono circolare con una

massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purche'

tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione piu' una

tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2»;

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

/>
«3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida

e dotati di controllo elettronico della stabilita', possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non

superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3»;



c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica anche nel caso

in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso

l'eccedenza di massa e' calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2

-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.»;

d) dopo il comma 10 e'

inserito il seguente:

«10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini

dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 e' pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento

piu' una

tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione».

/>
13. All'articolo 62 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 7-bis e'

abrogato.

14. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllati e

i gestori di servizi di pubblica utilita', al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli prevedono due

lotti merceologici specifici distinti per i veicoli alimentati a metano e per i veicoli a GPL. Dall'attuazione del

presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))"



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