Liberalizzazione delle attivita' economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

Art. 1 del decreto-legge 24-1-2012 n.1, convertito in legge 24 marzo 2012 n.27 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ")

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 26.03.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24.3.2011

Dettagli della notizia

Si riporta qui di

seguito, per opportuna conoscenza, il testo dell'articolo 1 del decreto - legge 24.1.2012 convertito nella legge

24.3.2012 n.27  ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la

competitività
").


 


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Liberalizzazione delle attivita' economiche e riduzione

degli oneri amministrativi sulle imprese

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1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, ((

convertito,con modificazioni, )) dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di liberta' di

iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato

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dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente

articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

a) le norme che prevedono limiti numerici,

autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio

di un'attivita' economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con

l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalita';

b) le norme che pongono divieti e

restrizioni alle attivita' economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita' pubbliche perseguite, nonche' le

disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalita' economica

o prevalente contenuto economico, che pongono

limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non

adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono,

condizionano o ritardano l'avvio di nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un

trattamento differenziato rispetto agli operatori gia' presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi,

ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o

nelle modalita', ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o

condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni,

oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate

in senso tassativo, restrittivo e

ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di interesse

pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata e' libera

secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i

limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al

patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e possibili contrasti con

l'utilita' sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali

della Repubblica.

3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi

direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, (( con modificazioni, )) dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che

specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre

2012 uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le

attivita' per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per

l'esercizio delle attivita' economiche, nonche' i termini e le modalita' per l'esercizio dei poteri di controllo

dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1,

vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita' garante della

concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi

di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalita'. In mancanza del parere nel termine, lo

stesso si intende rilasciato positivamente.

4. (( I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni

)) si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri

sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto

adeguamento costituisce elemento di

valutazione della virtuosita' degli stessi enti ai sensi dell'articolo

20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A

tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il

termine perentorio

del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che

hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro

il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita'. Le

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Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le

previsioni dei rispettivi statuti.

(( 4-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «entro un anno dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:

«entro il 30 settembre 2012».

4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «entro 90 giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro

il 30 settembre 2012». ))

5. (( Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi

di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, )) i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto

legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26

marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attivita'

specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente. "

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