Linee guida per l'applicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche". Modifica all'Allegato A della DGR n. 1077/07 e s.m....

Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n.891

  • Categoria: Tutte le notizie | Commercio
  • Data: 06.06.12
  • Autore: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 5 giugno 2012

Dettagli della notizia

L'URP informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 5 giugno 2012, è stata pubblicata

la deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n.891, immediatamente esecutiva, recante: Linee guida

per l’applicazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002 “Requisiti igienico-

sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”. Modifica all’Allegato A della DGR n.

1077/07 e s.m.i.


Ecco quanto viene stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale

succitata:


 


"• di modificare il contenuto del punto 6. della sezione “La

somministrazione all’aperto su aree pubbliche e su aree private esterne a carattere stagionale”

dell’Allegato A alla DGR n.1077/07 come modificata dalla DGR n.1497/09 con testo di seguito riportato:

“essere disponibili servizi igienici anche per gli utenti. Negli esercizi, quali bar e similari, ove non si svolge

alcuna attività di manipolazione e/o trasformazione di alimenti può essere sufficiente, sino ad un massimo

di 30 posti a sedere, il servizio igienico interno all’esercizio. Negli esercizi di somministrazione in genere,

compresi bar e similari, in cui si svolgono attività di manipolazione e/o trasformazione di alimenti, deve/devono

essere presente/i servizio/i igienico/i destinato/i al pubblico distinto/i da quello/i destinato/i al personale addetto

all’attività. Il numero dei servizi igienici da destinare al pubblico, fatto salvo quanto previsto dal punto

1., deve essere rapportato al numero massimo di posti a sedere, prevedendo almeno un servizio igienico sino ad un massimo

di 50 posti a sedere, almeno 2 servizi igienici, distinti per sesso, superati i 50 posti a sedere e sino a 100 posti a

sedere; per capacità ricettive superiori a 100 posti a sedere dovrà essere previsto un servizio igienico

aggiuntivo per ulteriori 100 posti o frazione. In caso di documentata impossibilità tecnica, è consentito,

solo per gli utenti, utilizzare anche bagni mobili purché idonei dal punto di vista igienico-sanitario.

/>
Per gli esercizi di somministrazione che svolgono l’attività solo nel periodo estivo, la zona sosta o

somministrazione può essere anche solo esterna alla struttura (senza l’obbligo di dover disporre di una zona

sosta interna alla struttura), su area privata o pubblica data in concessione, a condizione che siano rispettati i

requisiti sopra elencati e tutti gli altri requisiti previsti dalle norme e regolamenti vigenti.”;



/>
• di approvare la formulazione del testo integrato e coordinato della sezione “La somministrazione

all’aperto su aree pubbliche e su aree private esterne a carattere stagionale” della DGR 1077/07 e s.m.i.

come da Allegato 1 alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;



• di

incaricare i Direttori Generali delle AASSLL di dare opportune indicazioni ai competenti Servizi dei Dipartimenti di

Prevenzione circa la puntuale applicazione dei contenuti del presente provvedimento, nonché di garantire la

massima diffusione dello stesso agli Enti, Organismi ed associazioni interessate".







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