Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti

Art.19 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della competitività ")

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'art.19

del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture

e della competitività")











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bsp;            Art. 19

Miglioramento delle informazioni

al consumatore sui prezzi dei carburanti



1. Con decreto del Ministero dello sviluppo

economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

e' definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedi' da comunicare al Ministero dello sviluppo

economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile

1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26

luglio 1999, basata sul prezzo offerto

al pubblico con la modalita' di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione.

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2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o piu' decreti del Ministero dello sviluppo economico sono definite

le modalita' attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo

6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di

carburanti, in modo da assicurare che le

indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalita' non

servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso:

gasolio,

benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti

speciali e il prezzo della modalita' di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati,

indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.

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3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresi', le modalita' di evidenziazione, nella cartellonistica

di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla

terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.

4. Modifiche a quanto disposto dai

decreti di cui ai commi 2 e 3 sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la

sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel

rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.





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